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Legge Coesione: oltre 1 miliardo per Fer e accumulo nelle aree industriali del Mezzogiorno

Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con uno stanziamento di oltre 1 miliardo di euro per impianti a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo

martedì 9 luglio 2024 - Alessandro Giraudi

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Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con uno stanziamento di oltre 1 miliardo di euro per impianti a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

È quanto prevede l'articolo 33 della legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del Decreto Coesione - decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio e in vigore dal 7 luglio.

Fer e sistemi di accumulo nelle aree industriali, produttive e artigianali

Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l’attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Coesione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:
a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all’autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
b) all’incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Finanziamento pari a oltre 1 miliardo di euro

Al finanziamento degli investimenti si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Al fine di rafforzare le suddette misure, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali, e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all’articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità.

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES di cui all’articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Al fine di supportare l’attuazione degli investimenti, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia può essere individuata quale soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma, in caso di interventi finanziati dal citato Programma, e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

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