La Legge n. 124 del 4 agosto 2017 - “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017, ha modificato la Legge 98/2013, recante la conversione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 (“DL Fare”).
In particolare l’articolo 1, comma 90, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, modifica come segue il comma 7-bis dell’art. 5 del DL Fare (già modificato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - c.d. “Legge di Stabilità 2014” - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013):
«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
LE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL GSE. In ragione della suddetta modifica normativa, il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le Istruzioni Operative – CLICCA QUI - che definiscono i requisiti e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili, che hanno richiesto e ottenuto l’incremento previsto dal DL Fare, in alternativa alla modalità di riduzione già attuata, possono chiedere di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.
I titolari di impianti a bioliquidi sostenibili che hanno ottenuto l’incremento previsto dal DL Fare e che volessero usufruire di questa opzione (prevista dalla legge 124 del 2017) devono inviare una manifestazione di interesse al Gse entro il 30 settembre 2017 secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative.