Rallenta alla Camera l'iter di approvazione del disegno di legge contro il consumo di suolo.
Il 13 gennaio scorso la commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera ha dato parere favorevole al nuovo testo C. 2039 recante “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”. Un via libera vincolato però a una fitta serie di condizioni, il cui recepimento richiede una ulteriore riscrittura del testo e quindi un nuovo allungamento dei tempi. Il provvedimento è atteso in Aula per marzo.
Ricordiamo che il testo unificato del disegno di legge è stato approvato il 27 ottobre 2015 dalle commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera (LEGGI TUTTO).
IL PARERE DELLA COMMISSIONE CULTURA. La commissione Cultura, preliminarmente, prende atto “con soddisfazione che nei primi articoli del testo di legge sono concretamente declinati i concetti della riduzione del consumo di suolo, del riuso, della rigenerazione e dell'edilizia di qualità. Gli strumenti urbanistici non sono più intesi come mezzi per dare un criterio alla trasformazione del paesaggio e a regolare l'attività edilizia e infrastrutturale; essi diventano al contrario la guida per la riduzione del consumo e per una totale inversione di tendenza volta, progressivamente, all'azzeramento del consumo entro il 2050”.
La VII commissione di Montecitorio rileva inoltre che “l'articolo 5 prevede incentivi al riuso, essendo stabilito che i comuni deliberino di fissare costi di costruzione per il recupero inferiori a quelli fissati per le nuove costruzioni”, e che “all'articolo 10 s'introduce l'importante principio per cui gli introiti degli enti locali che derivano dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni per le violazioni urbanistiche non possono essere usati per la spesa corrente ma solo per gli investimenti a medio-lungo termine”.
I PUNTI PROBLEMATICI. Tuttavia, la commissione Cultura osserva che nel testo approvato dalle commissioni riunite VIII e XIII “non mancano profili assai problematici”, e cioè: mancato coordinamento con il codice dei beni culturali del 2004 e in particolare con la progressiva adozione dei piani paesaggistici regionali; eccessivo carico organizzativo e decisionale sugli enti locali, le cui articolazioni non sempre sono idonee a sopportarlo; portata ambigua e potenzialmente pericolosa della nozione di «compendio neo-rurale».
La relatrice Gianna Malisani (Pd), che ha formulato la proposta di parere approvata dalla commissione, ha parlato di “aporia metodologica” in relazione all'articolo 6, in quanto esso non contiene una preliminare definizione di compendio neo-rurale, limitandosi a dettarne un regime giuridico, e ciò le è parso incongruo.
CONDIVISI I RILIEVI DELL'OSSERVATORIO MIBACT. La commissione Cultura ha condiviso i rilievi che sul testo ha espresso anche l'Osservatorio nazionale per la Qualità del Paesaggio istituito presso il Mibact.
LE MODIFICHE RICHIESTE. Questa la lunga lista di condizioni poste dalla VII commissione della Camera:
1) all'articolo 2, comma 1:
a. alla lett. a), sia soppresso il secondo periodo;
b. alla lett. b), siano soppresse le parole da «per le aree» fino a «nazionale»;
c. alla lett. d), siano soppresse le parole da «le aree» fino a «tecnologici»;
2) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sia sostituita la parola «edificato» con la seguente: «urbanizzato»;
3) all'articolo 5:
a. al comma 1, all'alinea, dopo le parole «volte a semplificare» siano aggiunte le seguenti «nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico»;
b. al comma 1, all'alinea, dopo le parole «socio-economico», sia aggiunta la seguente «paesaggistico»;
c. al comma 1, lettera b) dopo le parole «impatto ambientale» sia aggiunta la seguente: «paesaggistico»;
d. al comma 2, primo periodo, dopo le parole «sono adottati» siano aggiunte le seguenti: «su proposta dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
e. al comma 4, siano sostituite le parole «e 142» con le seguenti «e 134»;
f. al comma 4, sia aggiunto il seguente periodo: «sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici»;
4) all'articolo 6:
a. al comma 1, secondo periodo, siano soppresse le parole da: «inclusa» fino a «comma 3»;
b. al comma 3, primo periodo, siano soppresse le parole: «anche con la demolizione e la ricostruzione»;
c. al comma 3, secondo periodo, siano aggiunte dopo le parole «storico-culturale» le seguenti «e testimoniale»;
d. al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: «delle superfici» sia aggiunta la seguente: «edificate»;
e. al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento» siano aggiunte le seguenti: «e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378»;
f. dopo il comma 8 sia aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di quel presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli artt. 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
5) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola «adottati» con la seguente «approvati».
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