È entrata in vigore il 1 gennaio 2018 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62.
Dal 1° gennaio 2018, in caso di interventi su parti comuni condominiali in zona sismica 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il “Sismabonus” e l’ “Ecobonus” spettano in soluzione unica, nella misura dell’80/85%, su un ammontare massimo di spesa pari a euro 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, con recupero in 10 anni.
Questa la principale novità – segnala l'Ance - in tema di cumulabilità del “Sismabonus” con l’“Ecobonus”, laddove, sul medesimo condominio, siano realizzati contestualmente interventi antisismici e di efficienza energetica.
Tale modifica normativa interviene sull’art.14 del D.L.63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, e che reca la disciplina generale delle detrazioni riconosciute in caso di interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.
In particolare, il nuovo co.2-quater.1 stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione nella misura del:
- l’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
- l’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini, rispettivamente dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
La scelta tra l’una o l’altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già in 10) in caso di capienza d’imposta quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
L'Ance ricorda, inoltre, che la piena cumulabilità è stata altresì riconosciuta tra “Sismabonus” e “Ecobonus” anche nel caso in cui i suddetti interventi siano realizzati su fabbricati non condominiali (tenendo distinti bonifici e fatture e recuperando in 5 o 10 anni l’importo detraibile, rispettivamente per il “Sismabonus” e l’“Ecobonus”). Tale precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella recente R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017.
Nel citato pronunciamento l’amministrazione finanziaria precisa che, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa (che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato).
CALDAIE A CONDENSAZIONE CON TERMOVALVOLE. Altra importate modifica, apportata alla disciplina dell’ “Ecobonus” dalla legge di bilancio 2018, riguarda la percentuale di detrazione spettante in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Come noto, per tale tipologia di lavori, eseguiti su immobili, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione era pari al 65% delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (corrispondenti ad un limite massimo di spesa pari a 46.153,84 euro), con recupero decennale in rate di pari importo.
Con le novità apportate dalla Manovra 2018, dal 1° gennaio 2018 gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione sono agevolati nella misura del:
- 50% delle spese sostenute, a condizione che il nuovo impianto sia dotato di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,
- 65% delle spese sostenute, a condizione che:
a) il nuovo impianto sia dotato di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, e siano contestualmente installati, sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02,
b) il nuovo impianto sia dotato di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Al contempo, vengono definitivamente esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, prevista dal citato regolamento delegato (UE).
La detrazione compete nella misura del 65% delle spese sostenute anche per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
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