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Legge di Bilancio 2019: le novità del testo approvato dalla Camera

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per la seconda lettura

mercoledì 12 dicembre 2018 - Redazione Build News

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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (DDL 1334/C- Relatori gli On. Silvana Andreina Comaroli del Gruppo Lega e On. Raphael Raduzzi del Gruppo M5S), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio a seguito del rinvio dall’Aula.

Il provvedimento è stato trasmesso per la seconda lettura del Senato dove l’esame, in sede referente, presso la Commissione Bilancio è iniziato da lunedì 10 dicembre per concludersi entro il 16 dicembre prossimo.

Il testo è stato calendarizzato in Aula a partire dal 18 dicembre.

Tra le principali novità del testo, l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) segnala, in particolare, le seguenti:

FISCALITÀ

- viene previsto che sono escluse dal regime forfetario dei contribuenti minimi con aliquota agevolata al 15% di cui alla L. 190/2014 e dalla imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota al 20% introdotta dal provvedimento le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

- viene innalzata da 20 a 40 la percentuale di deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 14, c.1 del DLgs. 23/2011;

- con riferimento alla applicazione di un’aliquota IRES ridotta al 15% per le imprese che reinvestono gli utili prodotti nell’acquisto di beni strumentali nuovi e in nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a determinato e indeterminato, viene precisato che l’ammontare dei predetti investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ferme restando le specifiche modalità di calcolo;

- viene aumentata, ai fini dell’iperammortamento prorogato e rimodulato dal provvedimento, dal 150 al 170 per cento la misura della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- viene estesa la procedura di estromissione agevolata, ovvero l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, prevista dall’art. 1, c. 121 della L. 208/2015 anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018;

- viene disposto per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del DPR 917/1986, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La rivalutazione è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva;

SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI

- viene precisato che il neo costituito Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese è destinato anche al settore delle bonifiche;

- viene resa facoltativa la possibilità prevista dal provvedimento per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici;

- vengono assegnati alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all’art.16 del provvedimento;

- vengono modificati i criteri di riparto del contributo a fondo perduto (voucher manager) riconosciuto dal provvedimento alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;

- a modifica della disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine – PIR di cui all'art. 1, c.102, della L. 232/2016 viene introdotto un ulteriore vincolo di destinazione dei relativi investimenti effettuati prevedendo che le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 3% del valore complessivo in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di PMI, oltre al 70% già vincolato ai sensi delle norme vigenti;

- viene autorizzato l'INAIL a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale, individuati nell’ambito degli appositi accordi stipulati tra Regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore termale;

- nell’ambito del Fondo – istituito dal provvedimento - per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, viene precisato che resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi della suddetta disposizione;

- vengono elevate da 26 a 28 miliardi di euro le risorse per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

- viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali per la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea;

- viene stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167;

- viene incrementato di 12.829.176,71 euro per l’anno 2019 il fondo di cui alla L. 1295/1957 costituito presso l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive;

- a modifica della disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1, c. 48, lett. c della L. 147/2013 viene previsto che la dotazione può essere incrementata anche attraverso l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo;

- viene chiarito che Cassa Depositi e Prestiti può finanziare investimenti aventi come finalità anche la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese in Italia e all’estero;

- vengono previsti interventi in materia di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziate con l’utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto. In particolare, viene modificato l’art. 9 del D.L. n. 91/2014 estendendo i finanziamenti a tasso agevolato concessi nell’ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici pubblici scolastici e universitari pubblici, anche ai soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica e per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;

- viene disposto che in sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale,con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale;

- al fine di favorire l’incremento degli investimenti sul territorio, all’art. 6, comma 20, del DL 78/2010 viene previsto che in aggiunta alle risorse accantonate, a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2033, è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità;

- viene previsto che i piani di sicurezza a valenza pluriennale, relativi alla manutenzione delle scuole, siano comunicati, una volta predisposti, al Ministero dell’istruzione ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica;

- per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Viene demandata ad un decreto interministeriale l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell’ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo specifici criteri di priorità;

- viene modificato l’art. 191, comma 3, primo periodo del DLgs 267/2000 (TU enti locali) sulle modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili, da parte delle Giunte degli enti locali. In particolare, si prevede che la Giunta possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell’ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità;

- viene disposto che l’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, sia destinato, nell’esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del DL 189/2016 per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico;

LAVORO

- viene estesa l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 di cui all'art. 1, c. da 46 a 55, della L. 205/2017 alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

- viene prorogato al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente di cui all’art.4, c.24, lett.a), della L. 92/2012, elevandone la durata a 5 giorni;

- viene riscritta la disposizione del testo sull’Ispettorato nazionale del lavoro prevedendo, in particolare, un incremento del 20% dell’importo sanzionatorio dovuto per la violazione di norme in materia di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale e del 10% degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti;

- viene istituito il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia e con ulteriori compiti attribuibili con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto;

REGIONI ED ENTI LOCALI

- viene disposta l’esclusione, in specifiche ipotesi, dell’applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul pareggio di bilancio. Con particolare riferimento, tra l’altro, ai comuni che hanno rinnovato i propri organismi in elezioni svoltesi nel 2018 e che si trovano in stato di dissesto o pre-dissesto;

ESIGENZE EMERGENZIALI

- viene prorogato all’anno 2020, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2019, di cui all'art. 14 comma 5-bis del D.L. 244/2016;

- viene modificato l’art. 1, comma 771, della L 205/2017 avente ad oggetto l’assegnazione di un contributo alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della L 289/2002, stabilendo che tale contributo sia di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis;

- al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, viene incrementato di 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree dell’Emilia-Romagna colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, a modifica del comma 758 dell’art. 1 della L 205/2017;

 VARIE

- viene disposto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali effettua una ricognizione in tutti i propri istituti e luoghi di cultura e sedi finalizzata al controllo di prevenzione degli incendi;

- viene disposto che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia.

Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti come raccomandazione numerosi ordini del giorno dal Governo, alcuni dei quali nel senso auspicato da ANCE. Si tratta, in particolare, dei seguenti che impegnano il Governo:

- n. 196 (testo modificato in corso di seduta, a firma degli On. Laura Cavandoli del Gruppo Lega e On. Alessandro Cattaneo del Gruppo FI) “nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di estendere l’applicabilità della detrazione Irpef del 50 per cento dell’IVA per l’acquisto di immobili in classe A o B ad un arco temporale maggiore, pari almeno ad un ulteriore quadriennio (2018 2021), considerando che la limitazione agli acquisti effettuati solo nel biennio 2016-2017 ha ristretto fortemente il potenziale positivo”;

- n. 197 (testo modificato in corso di seduta,a firma degli On. Francesco Gerardi e On. Laura Cavandoli del Gruppo Lega)“nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l’opportunità di favorire l’estensione territoriale anche per le operazioni di acquisto di fabbricati localizzati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, oltre a quelli già agevolati siti nella zona sismica 1, così da incentivare gli interventi più complessi di riqualificazione in chiave antisismica degli edifici ubicati in tutte le zone del Paese considerate a più elevato rischio sismico”. (fonte: Ance)

 In allegato gli ordini del giorno accolti.

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