È stata prorogata di un anno, con modifiche in ordine alla misura dell’agevolazione, la disciplina dell’iperammortamento e quella della maggiorazione per i correlati beni immateriali. L’entità del beneficio è ora diversificata in tre scaglioni (170, 100 e 50%), in funzione della consistenza dell’investimento. Va invece in pensione la disciplina del superammortamento.
Le novità arrivano dalla legge di bilancio per il 2019 (n. 145/2018) che, con i commi da 60 a 65, è intervenuta sulle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016, in base al quale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco (allegato A) annesso alla stessa legge è maggiorato del 150 per cento. Successivamente, il beneficio è stato esteso anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.
La prima variazione operata dalla legge 145/2018 riguarda l’estensione temporale della norma: l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 60).
Cambia, però, l’entità della maggiorazione: non più un’unica percentuale (150%), ma tre diverse misure, collegate all’ammontare degli investimenti effettuati:
- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Quindi, di fatto, viene posto anche un limite massimo agli investimenti agevolabili, non essendo prevista alcuna maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni (comma 61).
È stata poi confermata, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019 (per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza delle condizioni dettate dal comma 60), la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 205/2017). Anche in questo caso, sono agevolabili i beni acquisiti entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione (comma 62).
Per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (iscritti nei rispettivi albi professionali) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali documenti devono essere acquisiti entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro quello in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 63).
È stata ribadita la validità della norma (articolo 1, comma 93, legge 208/2015), riferita in passato al superammortamento (disciplina che non è stata prorogata), che esclude la possibilità di maggiorare l’ammortamento per i beni materiali strumentali in relazione ai quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui all’allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.
Confermate anche le norme in tema di investimenti sostitutivi (articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/2017), in virtù delle quali la sostituzione di un bene agevolato non determina la revoca del beneficio a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Se l’investimento sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (comma 64).
A seguire, la “consueta” disposizione relativa agli acconti: il calcolo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo dovrà essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative (comma 65).
Infine, nel novero dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40% sono stati inseriti anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229). (fonte: Fisco Oggi)