Il credito d’imposta “Sport bonus” previsto dalla Manovra 2018 (e valido per il 2018) viene riproposto con la Manovra 2019, ma con una disciplina diversa grazie alla quale l’agevolazione connessa alle erogazioni liberali destinate a finanziare gli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive diventa ancora più vantaggiosa (articolo 1, commi da 621 a 628, della legge 145/2018).
AMBITO SOGGETTIVO. Allo sport bonus 2019 possono accedere persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa.
L’edizione 2018 del tax credit, invece, era riservata solo alle imprese.
AMBITO OGGETTIVO. Il credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (per il 2018, invece, il bonus spettava solo per le erogazioni indirizzate al finanziamento degli interventi di restauro o ristrutturazione).
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti.
MISURA E LIMITI. Il credito spetta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.
Per il 2018, invece, l’agevolazione era riconosciuta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40mila euro effettuate nel corso dell’anno.
Per il 2019 il limite complessivo di spesa previsto per lo sport bonus è pari a 13,2 milioni di euro, mentre lo scorso anno era di 10 milioni di euro.
UTILIZZO. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
In tal caso, peraltro, non operano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24 fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000).
Per i titolari di reddito d’impresa, inoltre, il tax credit non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
NON CUMULABILITÀ. Lo sport bonus non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni tributarie previste per le stesse erogazioni liberali.
ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI. A carico dei beneficiari delle erogazioni liberali sono posti specifici obblighi comunicativi. Essi, infatti, devono:
- comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione
- contestualmente dare adeguata pubblicità, attraverso l’utilizzo di mezzi informatici, a tali informazioni
- comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, all’Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE. È rimesso a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle necessarie disposizioni per l’attuazione dello sport bonus 2019.
Si ricorda che per il tax credit relativo al 2018 le norme applicative sono state dettate dal Dpcm 23 aprile 2018. (fonte: Fisco Oggi)