I commi 70, 175 e 176 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 introducono importanti novità in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione dei beni immobili e acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici. Le misure introdotte sono di varia natura e vanno dalla proroga del regime di favore previsto per ciascuna tipologia di intervento fino alla rimodulazione del possibile sconto in fattura, opzione introdotta nel corso del 2019, con il “decreto crescita”.
Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, il comma 175 dell’articolo 1 della legge di Bilancio proroga per tutto il 2020 la detrazione del 65% prevista sulle spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico, per il riscaldamento o per il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi), per l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La misura di favore spetta anche nel caso in cui gli interventi dovessero riguardare le parti comuni degli edifici condominiali o, in alternativa, tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
Sono ammesse in detrazione anche le spese sostenute:
- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, fino a un valore massimo della detrazione pari a 60mila euro
- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione pari a 100mila euro. In questa ultima ipotesi, gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (Pes), uguale o superiore al 20 per cento.
Sempre per effetto dell’articolo 1 comma 175, la detrazione continua ad essere applicata, nella misura del 50%, alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo di 30mila euro.
Il legislatore è intervenuto anche per quanto riguarda le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di beni mobili. In particolare, per le spese relative agli interventi indicati nell’articolo 16-bis del Tuir, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.
Inoltre, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è ammessa per importi non superiori a 10mila euro.
Il comma 70, invece, rimodula la disciplina del cosiddetto “sconto in fattura”, in relazione ai lavori per interventi di efficienza energetica. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, per le parti comuni degli edifici condominiali, è possibile optare, in luogo della detrazione, per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
L’opzione per lo sconto in fattura è ammessa solo per lavori di importo superiore a 200mila euro e viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Diversamente il comma 176 elimina la possibilità di richiedere lo sconto in fattura in relazione alle spese per gli interventi di adozione delle misure antisismiche. Tale opzione, come sopra indicato, era stata introdotta dall’articolo 10, commi 2, 3, 3-ter del decreto crescita, anche per tale tipologia di interventi. (fonte: Fisco Oggi)
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