Il parere di...

Legge di Bilancio 2020: lettera di FINCO a Tria

Le osservazioni e le proposte della Federazione per la prossima Manovra

venerdì 19 luglio 2019 - Redazione Build News

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La Presidente di FINCO Carla Tomasi ha scritto una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni Tria, contenente le osservazioni della Federazione per la prossima Legge di Bilancio 2020. Di seguito riportiamo il testo della lettera.

Illustrissimo Signor Ministro,

con riferimento alla prossima manovra di Bilancio formuliamo, come FINCO, le seguenti osservazioni:

1. Ripristinare le detrazioni fiscali del 65% per infissi e schermature solari e rendere strutturali le detrazioni per la riqualificazione energetica

All’articolo 1, comma 67, della Legge di Bilancio 2019 viene prevista la proroga per un anno delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, con percentuali differenziate a seconda della tipologia di intervento prescelto, confermando la percentuale del 50% per infissi e schermature solari. Il che sembra ai limiti dell’autolesionismo.

Con tutta evidenza non sono stati infatti adeguatamente valutati i risultati, attesi ma non per questo meno clamorosi, del Dossier recentemente elaborato dal Servizio Studi dei Dipartimenti Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati in collaborazione con il Cresme.

Il dato che emerge non può essere aggirato: un saldo positivo per il Paese di 23, 5 miliardi di euro nel decennio! E poiché la principale problematica sollevata circa il mantenimento della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica del 65% per infissi e schermature (ora abbattuta come detto al 50%, cioè allo stesso livello degli interventi per le ristrutturazioni edilizie “semplici”) è sempre stata quella relativa al supposto nocumento per il gettito erariale, la Federazione ritiene sia una imperdibile occasione per riconsiderare la questione, anche sotto il profilo del rilancio dei lavori e dei cantieri.

Con l’abbattimento al 50% di sole due tipologie di intervento di riqualificazione energetica, ponendole alla stregua di quelle per le ristrutturazioni edilizie, si confondono le idee circa una misura il cui successo è attribuibile, nel tempo, anche alla chiarezza del dispositivo (se poi fossero malauguratamente confermati i tetti di spesa ammissibili per metro quadrato, si favorirebbero da un lato prodotti esteri di minore qualità e, dall’altro, il ritorno almeno parziale del nero). Oltre a questo, si ingenera confusione nella valutazione della convenienza dell’intervento da parte del consumatore stante il diverso grado di complessità insito nelle due differenti procedure di richiesta della detrazione. Si dovrebbe, anzi, pensare di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di compensazione fiscale, dati i positivi risultati di cui sopra.

È di chiara evidenza, infine, la necessità di rendere finalmente strutturale questo tipo di detrazioni fiscali per consentire a cittadini ed imprese di pianificare gli interventi ed al Paese di raggiungere i suoi “obiettivi PNIEC”.

2. Eliminare split payment e la ritenuta di acconto dell’8% su ecobonus (in subordine, ripristino al 4%).

Il meccanismo dello split payment comporta, oltre ad una complicazione procedurale, un incremento importante del credito IVA a carico delle imprese, il cui rimborso è talvolta problematico e comunque tale, nei tempi, da configurare un grave squilibrio finanziario delle imprese in genere, e di quelle del settore delle costruzioni in particolare.

Tale rilevante perdita – diciamo anche sottrazione – di liquidità colpisce in particolare le piccole e medie imprese che rappresentano, peraltro, la maggior parte delle 13.000 associate alla Federazione FINCO. Poiché la ratio del provvedimento è quella di combattere l’evasione, riteniamo ora tale previsione – purtroppo prorogata – assolutamente ultronea rispetto all’accennata esigenza di contrastare l’evasione, stante il generale obbligo di fatturazione elettronica introdotto nel nostro Paese a partire dal 1 gennaio u.s.

Analoga riflessione va fatta in relazione al vigente obbligo della ritenuta dell’8%, sulle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, introdotta inizialmente con aliquota del 4% (Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 25) e poi innalzata dalla Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014, art. 1, commi 47, 48 e 657.

In forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

Anche in questo caso l’introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi (se ce ne saranno!) delle imprese.

In definitiva, il permanere di meccanismi quali lo split payment e la ritenuta d’acconto dell’8% in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta, appunto, meno la ragione principale alla base delle misure in parola.

3. Crediamo che la legge n.58/2019, di conversione del cosiddetto Decreto “Crescita”, possa contribuire ad un’auspicabile ripresa del Paese e della sua vicenda economica.

Di particolare interesse risultano, tra le altre, le misure riguardanti la neutralità fiscale nei casi di concentrazione di imprese, il superammortamento, lo sprone alle attività di internazionalizzazione, le modifiche alla nuova Sabatini.

Importantissima, poi, l’estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico dell’agevolazione cosiddetta “Sismabonus”.

Tuttavia, esprimiamo estrema perplessità sulla previsione dello sconto in fattura di cui all’articolo 10. Riteniamo che vi sia stata una quantomeno inadeguata Analisi di impatto della Regolamentazione.

Lo sconto in fattura del 50% con la possibilità - ma solo dopo i rilievi dell’Antitrust - della ulteriore cessione del credito, per poter essere efficace almeno in parte dovrebbe arrivare sino agli Istituti di Credito, cosa invece espressamente inibita, e magari essere limitata nell’applicazione a cantieri di una certa entità. Potrebbe poi essere ipotizzata una linea di credito ad hoc con particolari tassi di interesse per le imprese.

La suddetta analisi d’impatto avrebbe indotto a riflettere circa gli effetti di questa misura che rischia di: a) penalizzare le piccole imprese che effettuano lavori diretti e, quindi in prospettiva, i cittadini, nelle migliaia di piccoli interventi che caratterizzano questo mercato; b) rilanciare il mercato nero.

Auspichiamo un ripensamento da parte del Governo in sede di Legge di Bilancio o con una modifica ad hoc della norma.

4. Incentivi alla pubblicità stradale

La pubblicità in esterna ha una caratteristica del tutto peculiare, rispetto ad altre tipologie di pubblicità che di norma vengono utilizzate dalle imprese. Tale caratteristica è l’immediato versamento di una grossa parte percentuale rispetto “all’investito”, di canoni e tasse ai Comuni ed ai proprietari delle strade nelle quali viene installata la pubblicità esterna (in aggiunta alle tradizionali Imposte dirette come Ires, Irap, Irpef) portando allo Stato in senso lato, notevoli risorse, non paragonabili ad alcun altro sistema pubblicitario ed addirittura superiori ai prodotti di forte impatto sociale come ad esempio tabacchi ed alcolici.

Contrariamente al comparto della pubblicità esterna, altri settori pubblicitari (Radio-Tv-Giornali) sono stati destinatari di rilevanti incentivi (credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative - Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, poi convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96), che hanno disallineato il mercato pubblicitario.

Confidiamo che a tale disparità potrà essere posto rimedio nell’ambito della prossima Legge di Bilancio, estendendo le agevolazioni anche al suddetto settore della pubblicità esterna - che, tra le altre cose, è quello più vicino alle piccole imprese ed al territorio.

5. Teleriscaldamento a biomassa legnosa

Al fine di riconoscere l’Iva agevolata al 5% per i clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento biomassa - rispondendo così alle indicazioni previste all’art. 10 comma 17 del Dlgs. 102/2014 di promuovere il teleriscaldamento e rendere maggiormente competitivo il servizio - proponiamo la modifica della Tabella A del D.P.R. 633/72.

Nello specifico, nella Parte II-bis del D.P.R. bisognerebbe inserire il seguente punto: 1-quater) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa. Inoltre, al n.122 della Tabella A -Parte III del D.P.R. 633/72, bisognerebbe sostituire la dizione “alle forniture” da altre fonti con la dizione: “alla quota di fornitura” da altre fonti.

Ricordiamo che il teleriscaldamento rappresenta un intervento strutturale di primario interesse generale per il territorio per pianificare il rilancio delle zone rurali e montane, oltre che per creare i presupposti per riattivare la gestione forestale e attirare nuovi investimenti legati alle infrastrutture digitali (banda larga).

Il gettito richiesto sarebbe di 6 milioni di Euro/annuo a fronte di un risparmio in termini di emissioni di circa 550.000 t/annuo di CO2.

In alternativa alle modifiche su riportate e per la medesima motivazione, proponiamo l’inserimento, sempre nella Tabella A - Parte III del D.P.R. 633/72, del seguente punto: 122-bis) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa.

******

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.

La Presidente

Carla Tomasi

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