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Legge di Bilancio 2020: nasce il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

Per l’attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Mit un fondo con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni di euro, per gli anni dal 2020 al 2033

martedì 7 gennaio 2020 - Redazione Build News

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“Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”.

È quanto dispone il comma 437 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

Il successivo comma 438 stabilisce che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

b) l’entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;

c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano”.

Il comma 439 dispone che “Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un’Alta Commissione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;

e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Il comma 440 prevede che “I componenti dell’Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l’Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell’Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”.

Il successivo comma 441 stabilisce che “L’Alta Commissione provvede all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all’esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte”.

Il comma 442 dispone che “In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Infine, il comma 443 prevede che “Per l’attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno 2021, 74,07 milioni di euro per l’anno 2022, 93,87 milioni di euro per l’anno 2023, 94,42 milioni di euro per l’anno 2024, 95,04 milioni di euro per l’anno 2025, 93,29 milioni di euro per l’anno 2026, 47,15 milioni di euro per l’anno 2027, 48,36 milioni di euro per l’anno 2028, 53,04 milioni di euro per l’anno 2029, 54,60 milioni di euro per l’anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l’anno 2033”.

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