Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate torna sulle misure agevolative della “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023, dopo le indicazioni fornite nelle circolari n. 1/2023 e n. 2/2023, in considerazione dei dubbi interpretativi sollevati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. Il documento di prassi, inoltre, contiene le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023. In particolare, la circolare contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Di seguito, si riporta una sintesi delle questioni più rilevanti che sono state risolte.
Riguardo alla regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), in materia di Iva, la circolare considera formali, quindi sanabili: l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta; l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta. L’errata indicazione del codice “natura”, invece, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale.
Relativamente al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), si chiarisce che non vi rientra l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. Quanto alla dichiarazione integrativa, si stabilisce che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità – è necessario integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore.
Infine, rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non già contestate.
Con riferimento all’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185), si precisa che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, gli stessi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.
Inoltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs n. 472/1997.
Per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205), la circolare chiarisce che, in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni di cui all’articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992 (reclamo/mediazione), la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia.
Inoltre, la definizione della lite ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 130/2022, in relazione a uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non osta alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023.
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il/i socio/i e la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
Per le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione, ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, la lite è definibile mediante pagamento del 15 per cento del valore della controversia.
La circolare chiarisce, inoltre, che la presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non ha effetti vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite mentre l’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.
Con riferimento alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218), il documento di prassi spiega che la trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione.
In tema di regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221), la circolare precisa che, qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale si applica l’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
Quanto alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252), la circolare ricomprende nell’ambito di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare n. 2/E del 2017, paragrafo 2.1, sulla medesima questione in ordine alla precedente definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito. In caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento. Sempre secondo la circolare, infine, possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.