Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato, oggi giovedì 29 dicembre, ha approvato definitivamente il DDL di bilancio 2023 dopo aver rinnovato la fiducia al Governo sull'approvazione dell'art.1, nel testo licenziato dalla Camera, con 109 voti favorevoli, 76 contrari e un'astensione.
Il DDL è ora legge – per scaricare il testo clicca qui – ed è atteso in Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre.
SUPERBONUS. Una norma della Manovra 2023 prevede, a determinate condizioni, l’applicazione della detrazione 110 per cento - Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenziali.
La disposizione specifica anche la soglia chilowatt per l’applicazione della detrazione al 110 per cento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile.
Più in dettaglio, si riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La disposizione riconosce inoltre che, fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'applicazione della disciplina che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.
PROROGA SUPERBONUS AL 110% A DETERMINATE CONDIZIONI. Importante anche un'altra disposizione inserita dalla Camera che individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023.
La disposizione conferma l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento (piuttosto che al 90 per cento) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. A tale proposito si ricorda che l’articolo 9 comma 1, lettera a), numero 1), del Decreto Aiuti-quater - decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 -, diminuisce la detrazione prevista dal superbonus portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.
In particolare, tale riduzione non si applica:
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater prevedeva una deroga alla riduzione al 90% dell’incentivo fiscale in oggetto per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 e con riferimento agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Tale disposizione è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato della Repubblica.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione della misura, essi sono pari a 600.000 euro nell’anno 2023, a 61,3 milioni di euro nell’anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Viene stabilito, altresì, che le suddette disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
BONUS MOBILI, AUMENTA A 8MILA EURO PER L’ANNO 2023 LA MISURA DELLA DETRAZIONE. È incrementato a 8.000 euro l’importo per il 2023 del Bonus Mobili cioè della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Va premesso che la lettera b), numero 2, del comma 37 della legge di bilancio 2022 ha sostituito integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (elencati all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
La norma della Legge di Bilancio 2023 incrementa a 8.000 euro per l’anno 2023 la misura della detrazione, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024.
PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025 DELLA DETRAZIONE PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Un'altra norma, introdotta alla Camera, proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
L’articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La norma prevede altresì che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
La norma in esame, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’agevolazione sopra descritta. La lettera b) introduce un nuovo comma 5 nell’articolo 119-ter che stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. (fonte: dossier parlamentare del 24 dicembre 2022)