Approvato dal Senato, mediante voto di fiducia, il disegno di legge di Bilancio 2020 che, insieme al D.L. 124/2019 (cd. DL Fiscale), compone la Manovra economico finanziaria per il 2020.
Il Provvedimento, attualmente all’esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione (attesa per lunedì 23 dicembre), attende la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai fini dell’entrata in vigore dal 1° gennaio prossimo.
Di seguito l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) illustra le misure fiscali d’interesse per il settore dell'edilizia: dalla proroga annuale dei bonus edilizi (ristrutturazioni ed Ecobonus) all’introduzione, solo per il 2020, del bonus facciate, al mantenimento dello sconto in fattura per i soli lavori condominiali di risparmio energetico di importo pari o superiore a 200.000 euro.
Clausola di salvaguardia IVA (art.1. co.3)
Viene prevista l’eliminazione, per il 2020, della cd “clausola di salvaguardia” che avrebbe comportato, dal prossimo anno, l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25,2%, e di quella ridotta dal 10% all’13%, con un costo per il bilancio dello Stato pari a circa 23 miliardi di euro.
Gli aumenti di IVA previsti dalla legge di Bilancio 2020 per gli anni 2021 e 2022 verranno rimodulati nel modo seguente:
Unificazione disciplina IMU-TASI (art.1, co. 4-5 e 738-783)
La legge di Bilancio 2020 riscrive la disciplina delle imposte municipali sul possesso immobiliare, unificando a decorrere dal 2020 le attuali IMU e TASI (quest’ultima oggetto di definitiva abolizione) nella cosiddetta “nuova IMU”.
L’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole attuali, per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione.
L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.
Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del settore, viene innanzitutto confermato che i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come attualmente previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, viene confermata l’esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è stato previsto dal DL crescita (art.7-bis DL 34/2019, conv. nella legge 58/2019).
In generale, in ordine agli immobili d’impresa, viene confermata la deducibilità dell’ IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del:
- 50 % per il periodo d'imposta 2019.
- 60% per i periodi 2020 e 2021,
- 100% a decorrere dal periodo 2022.
“Cedolare secca” per i contratti a canone concordato (art.1, co.6)
In tema di “cedolare secca”, la legge di Bilancio interviene in via definitiva sull’aliquota applicabile per i contratti “a canone concordato” che, a decorrere dal 2020, è fissata in misura ridotta al 10% (anziché al 15%).
Si ricorda, al riguardo, che il regime della “cedolare secca” è stato introdotto dal 2011 con riferimento all’affitto di abitazioni, e consente di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, ivi comprese le addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta “secca” del 21% (per i contratti “a canone libero”) o del 10% (in caso di contratti “a canone concordato”, riconosciuta inizialmente solo per il quadriennio 2014 -2019), sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo.
Eliminazione dello sconto in fattura (art.1, co.70 e 176)
La legge di Bilancio 2020 rivede l’ambito di applicazione dello sconto in fattura[1] per quel che riguarda gli interventi agevolabili con il Sismabonus e con l’Ecobonus.
In particolare, dal 1° gennaio 2020, tale possibilità di fruizione dei citati bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito:
- resta in vigore per i soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera l’Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
In particolare, lo sconto continua, dunque, ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (cfr. DM 26 giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Si ricorda che lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi[2]. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
- viene abrogata per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari), per i quali tuttavia continua a essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta.
In sostanza, con l’eliminazione di tale misura, si rendono inefficaci le disposizioni attuative contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019 che indica le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori. Resta, quindi, da chiarire se lo stesso Provvedimento sia comunque applicabile alle ipotesi per le quali è ancora ammesso lo sconto.
Credito d’imposta per il monitoraggio strutturale dei fabbricati (art.1, co.118)
Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, viene introdotto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
Per il suddetto credito d’imposta vengono stanziati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, verranno definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio.
Proroga Bonus edilizia e Ecobonus (art.1, co.175)
Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno ed, in particolare della:
- detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (cd. Ecobonus singole unità), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
Resta ferma l’applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch’esso in scadenza il 31 dicembre 2021;
- detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.
La proroga a tutto il 2020 riguarda anche:
- la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;
- la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;
- detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.
Anche per il 2020 la proroga del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2019, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.
A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2019.
Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.
Eliminata la cessione del credito per i “lavori energetici” del Bonus Edilizia (art.1, co. 176)
Viene abrogata la facoltà, per i contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per i soli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi[3], di optare per la cessione del credito.
Tale possibilità, come noto, veniva riconosciuta nei confronti dell’impresa che ha eseguito l’intervento, o dei fornitori dei beni e servizi[4], con previsione di una sola ulteriore cessione sempre ai fornitori collegati ai lavori, e con esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Si tratta esclusivamente dei lavori previsti dall’art.16-bis, co.1, lett.h, del DPR 917/1986–TUIR, finalizzati al conseguimento dei risparmi energetici dell’abitazione[5].
Con questa abrogazione, vengono meno le disposizioni attuative definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019 che ha stabilito le procedure per la cessione del credito d’imposta relativamente a tale fattispecie.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – “Impresa 4.0” (art.1, co.184-197)
Viene riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti vigenti fino al 31 dicembre 2019 che, dal 2020, saranno sostituiti da un credito d'imposta.
In particolare, si tratta di una nuova forma di bonus che dovrebbe favorire l'acquisto di beni strumentali nuovi nonché l'acquisto di beni “industria 4.0”.
L'agevolazione sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.
Potranno accedervi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Il bonus avrà come oggetto:
a. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa[6];
b. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c. beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il nuovo credito d'imposta sarà concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito. Nello specifico:
- per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente, quelli a cui prima si applicava il superammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, elencati nell’allegato B della legge 232/2016, è riconosciuto nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro[7].
Il bonus sarà fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97) in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”. L'utilizzo potrà partire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l'interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per i beni non-Industria 4.0.
Sarà possibile cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
In caso di cessione o destinazione all’estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisto, il credito va ricalcolato escludendo dallo stesso il costo relativo al bene stesso e riversando all’Erario l’ammontare già fruito.
Va, infine, sottolineato che per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, resta in vigore la vecchia disciplina del super e iperammortamento. Il testo dell’emendamento lo chiarisce al comma 196. Il nuovo bonus non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina.
[1] Introdotto dall’art.10 del DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito con modifiche nella legge 58/2019, vedi anche ANCE “D.L. 34/2019 – cd. “D.L. Crescita” – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” - ID N. 36496 del 1° luglio 2019.
[2] Cfr. ANCE “Cessione Sismabonus Acquisti - Bonus edilizia per lavori energetici e Sconto sul corrispettivo dei lavori: le linee guida dell’AdE” - ID N. 36848 del 01 agosto 2019.
[3] Cfr. 16-bis, co.1, lettera h, del DPR 917/86 TUIR.
[4] Cfr. l’art.10, co.3-ter, del DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito con modifiche nella legge 58/2019ANCE “Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide” - ID n.36768 del 25 luglio 2019.
[5] Sono, in sostanza, i medesimi interventi per i quali, dal 1° gennaio 2018, è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro i 90 giorni successivi all’ultimazione dei lavori. Cfr. ANCE “Ecobonus e Bonus ristrutturazioni 2019: on line i siti per le comunicazioni all’ENEA” - ID n.35346 del 12 marzo 2019 e ANCE “Bonus Ristrutturazioni: no alla decadenza per mancata comunicazione all’ENEA” - ID n.35761 del 19 aprile 2019
[6] Sono eccettuati:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condotte per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
[7] A differenza della disciplina dei maxi-ammortamenti, i suddetti investimenti sono slegati tra di loro.