Approvato dal Senato, mediante voto di fiducia, il disegno di legge di Bilancio 2020 che, insieme al D.L. 124/2019 (cd. DL Fiscale), compone la Manovra economico finanziaria per il 2020.
Il Provvedimento, attualmente all’esame della Camera dei Deputati per la definitiva approvazione (attesa per lunedì 23 dicembre), attende la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai fini dell’entrata in vigore dal 1° gennaio prossimo.
Di seguito l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) illustra altre misure fiscali d’interesse per il settore dell'edilizia (vedi anche: “Legge di Bilancio/1: tutte le novità fiscali per l’edilizia”).
“Bonus facciate” (art.1, co.219-224)
La legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici ("Bonus facciate")[8].
Nel dettaglio, si tratta di una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444[9].
Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna)
- influenzi dal punto di vista termico l’edificio
- ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso,
questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010[10].
In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni di cui ai co.3-bis e 3-ter dell’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.
Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (il citato Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.
Pertanto, per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.
Si evidenzia, infine, che la disposizione, pur non richiamando l’art.16bis del DPR 917/1986 - TUIR (cd. Bonus edilizia), fa un esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/1998. Pertanto, ciò porta a ritenere che il beneficio si applichi ai soli immobili a destinazione residenziale ed a favore dei soli contribuenti IRPEF. Tale aspetto merita comunque una precisa indicazione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Reintroduzione dell’ACE (art. 1, co.287)
A decorrere dal periodo d’imposta 2019, viene reintrodotto l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) come incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, al posto della cd “Mini-Ires” che viene così abrogata.
Si tratta, in particolare, dell’applicazione di un rendimento “nozionale”, fissato all’1,3%, all’aumento di capitale apportato in azienda, che è deducibile per società di capitali, di persone e ditte individuali dal reddito imponibile netto.
L’agevolazione era stata abrogata dal 2019[11] e sostituita con un altro incentivo diretto a favorire la capitalizzazione delle imprese che, tuttavia, non è stato mai operativo ed utilizzato, soprattutto per la sua complessità applicativa.
Proroga del Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, co.319)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 il “Credito di imposta per il Mezzogiorno” che, istituito dalla legge di Stabilità 2016[12], viene riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Nello specifico, per tali acquisti, a favore delle imprese è attribuito un credito d’imposta[13] nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Si ricorda, inoltre, che la disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud è stata successivamente modificata dal cd. “Decreto Mezzogiorno”[14] che ha previsto tra l’altro:
- l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);
- l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese[15];
- nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non più al netto, degli ammortamenti fiscali;
- l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d’investimento.
Revisione della tax expenditures (art.1, co.629)
A decorrere dal periodo di imposta 2020, viene introdotta una soglia di reddito oltre la quale le detrazioni Irpef relative a oneri di spesa, riconosciute nella misura del 19%, ai sensi dell’art.15 del DPR 917/1986-TUIR, si azzerano con gradualità.
Nello specifico, la suddetta detrazione spetta:
a. al 100%, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
In caso di redditi superiori a 240.000 euro, conseguentemente, non spettano le suddette detrazioni.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Oltre che per le spese sanitarie, per gli oneri relativi a interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui contratti per l’acquisto e per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione compete per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Rientra, invece, nella suddetta limitazione la detrazione Irpef per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni “vincolati” (art.15, co.1, lett.g del DPR 917/1986).
Tracciabilità delle detrazioni d’imposta (art.1, co.679-680)
Viene previsto, inoltre, che, per fruire delle detrazioni IRPEF pari al 19%, ai sensi dell’art.15 del TUIR e di altre disposizioni normative (non specificate), gli oneri devono essere pagati con versamento bancario o postale, oltre al bonifico bancario o postale, oppure attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Estromissione dei beni d’impresa (art.1, co.690)
Viene confermata anche per il 2020 la disposizione che agevola l’estromissione dei beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2019, per esclusioni dal patrimonio dell’impresa effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, con pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, in misura pari all’8%.
In merito si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la facoltà di estromissione dei beni d’impresa, che consiste nell'esclusione dei beni immobili (strumentali e non) dal patrimonio dell'impresa a favore sia delle società (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa), sia degli imprenditori individuali[16].
Come già le Leggi di Bilancio 2017 e 2019[17], anche l’attuale Manovra interviene su tale disciplina e reintroduce la facoltà di estromissione agevolata per i soli imprenditori individuali, e in relazione ai beni immobili strumentali[18] posseduti al 31 ottobre 2019.
L’esclusione dal patrimonio dell’impresa deve essere effettuata dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP, con aliquota dell’8%, da versare in due rate con scadenza, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.
L’imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
L’estromissione ha effetto dal periodo d’imposta 2020 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relativa all’assegnazione agevolata a suo tempo disposta dalla Legge di Stabilità 2016.
Rivalutazione terreni dei privati (art. 1 co.693-694)
Viene disposta un’ulteriore riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.
In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2020, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari, dal 2020, all’11% dell’intero valore rivalutato delle aree.
Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda che, mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del terreno.
Imposta sostitutiva su plusvalenze patrimoniali (art. 1, co. 695)
Viene innalzata dal 20% al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (escluse le aree edificabili) acquistati o costruiti da meno di 5 anni[19].
In particolare, il venditore soggetto IRPEF, all'atto della cessione, richiede al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, co.1, lett.b), DPR 917/1986 - TUIR, l’applicazione dell’imposta sostituiva sulla plusvalenza, che, diversamente, concorrerebbe alla determinazione del suo reddito imponibile tra i cd. “redditi diversi”.
A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento 12 gennaio 2007.
Rivalutazione beni d’impresa (art. 1, co.696-704)
Viene, infine, prevista una nuova riapertura dei termini anche per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio 2019, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell’ammortamento a decorrere dal 2022 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione).
Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.
Il versamento delle suddette imposte deve essere effettuato secondo le modalità di seguito evidenziate:
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi degli artt. 17-23 del D.Lgs. 241/1997.
In conclusione, si ricorda che sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione, mentre tale facoltà è riconosciuta per altre tipologie di immobili (ad esempio, gli “immobili patrimonio”), per i quali, come esplicitamente previsto, il riconoscimento fiscale dei maggior valori iscritti in bilancio decorre dal periodo in corso alla data del 1° dicembre 2021.
Leggi anche: “Legge di Bilancio/1: tutte le novità fiscali per l’edilizia”
[8] Inizialmente, il DdL introduceva per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici ("Bonus facciate"), senza applicazione di limiti di spesa. Riguardava esclusivamente immobili a destinazione residenziale e soggetti privati (non imprese) ed veniva esclusa la cessione del bonus sotto forma di credito d’imposta.
[9] Cfr. Art. Art. 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in accordo al quale si definiscono ZTO di tipo:
A. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
[10] In proposito, si ricorda che il DM MISE 26 giugno 2015 fissa le linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici ed il DM MISE 26 gennaio 2010 fissa, alla Tabella 2, i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m²K).
[11] Cfr. Art.1 del DL 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011 è stato successivamente abrogato dall’ art. 1, co.1080, Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019.
[12] Cfr. art.1 co.98-110, legge 208/2015 e Ance “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” - ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
[13] L’agevolazione riguarda, in particolare, gli acquisti (anche mediante contratti di leasing), facenti parte di un progetto di investimento, relativi a macchinari, impianti ed attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o collocate ex novo nelle Regioni del Mezzogiorno.
[14] Legge n. 18/2017 di conversione del DL n. 243/2016.
[15] A condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
[16] Per gli imprenditori individuali, cfr. l’art.1, co.121, della legge 208/2015 – Stabilità 2016. Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[17] L’estromissione era stata riammessa anche per il periodo d’imposta 2017, dall’art.1, co.566, della legge 232/2016 e per il 2019, all’art.1, co.66, Legge 145/2018. Cfr. ANCE “In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale” - ID n.26850 del 22 dicembre 2016; “Disegno di Legge di Bilancio 2019 – Estromissione per gli imprenditori individuali” - ID n.34561 del 12 dicembre 2018.
[18] Ai sensi dell’art.43, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[19] Ai sensi dell’art., co.496 della Legge 266/2005.