Il parere di...

Legge di Stabilità 2016, le proposte Confindustria-Ance

Detassare l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, estendere al 2016 l'ecobonus del 65% e introdurre un’imposta di registro fissa per chi rottama i vecchi edifici

giovedì 24 settembre 2015 - Redazione Build News

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“Abbiamo elaborato una serie di proposte da consegnare al Governo in vista della legge di stabilità insieme all’Ance perché riteniamo che la filiera delle costruzioni sia fondamentale per la ripartenza”.

Lo ha detto ieri il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi nel corso di una conferenza stampa congiunta con Ance che si è tenuta in viale dell’Astronomia.

“Abbiamo deciso di fare questo percorso insieme perché mai come ora il sistema industriale è unito e deciso a fare la sua parte per delineare una nuova politica industriale che guardi verso l’innovazione, la ricerca e la sostenibilità”, ha spiegato il presidente dell'Ance Claudio De Albertis, “dobbiamo incentivare un processo di sostituzione di tutti quegli edifici che, costruiti prima degli anni ’70, sono obsoleti ed energivori”. Di qui la proposta di detassare l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, di estendere al 2016 il bonus del 65% per la riqualificazione energetica e introdurre un’imposta di registro fissa per chi rottama un vecchio edificio”. 

“La ripresa è dietro l’angolo e noi vediamo con ottimismo alle prossime sfide del mercato perché le imprese che ce l’hanno fatta sono ben attrezzate e sono consapevoli della necessità di promuovere un processo di industrializzazione dei propri prodotti che, allo stesso modo di quanto avviene in altri settori industriali, hanno una data di produzione e una di scadenza, con costi di esercizio e di gestione ben precisi”, aggiunge De Albertis.

“Ma perché il settore riparta ci vuole una scintilla che queste proposte, che ci auguriamo il Governo inserisca nella legge di stabilità, potrebbero innescare”.

INCENTIVI AL MERCATO RESIDENZIALE E ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA. Ance e Confindustria propongono di introdurre forme di parziale detassazione degli acquisti di abitazioni nuove in classe energetica elevata effettuati fino al 2018, anche in un’ottica di equiparazione fiscale dell’acquisto del «nuovo» (soggetto ad IVA applicata sull’effettivo prezzo di vendita) all’acquisto dell’«usato» (che, invece, sconta l’imposta registro, ad aliquote inferiori applicate sul valore catastale). A tal fine, si potrebbe riconoscere all’acquirente un credito d’imposta pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto. Contestualmente, sempre per gli acquisti effettuati sino al 2018, dovrebbe prevedersi l’esenzione triennale dall’IMU, dalla TASI o dalla futura “Local tax”.

Nell’ottica, poi, di incentivare la “rottamazione dei vecchi fabbricati” e la loro sostituzione con edifici di “nuova generazione”, si propone l’applicazione, a carico delle imprese acquirenti, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro, anziché la misura ordinaria del registro pari al 9% del valore dichiarato nel rogito più 100 euro di ipotecaria e catastale), a condizione che le imprese acquirenti si impegnino alla riqualificazione energetica degli stessi e alla conseguente reimmisione sul mercato entro 5 anni.

L’istituzione della detrazione commisurata al 50% dell’IVA e l’introduzione dell’esenzione IMU e TASI comporterebbero una perdita di gettito di 104,9 milioni di euro. La misura, tuttavia, è in grado di produrre effetti positivi sui nuovi investimenti del settore, capaci di generare un maggiore gettito stimabile in circa 700 milioni di euro.

La previsione di applicare alle cessioni di “vecchi fabbricati” le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro per ogni tipo di prelievo, in luogo dell’attuale regime, comporta una perdita di gettito pari a 16,4 milioni di euro, e un maggiore gettito di 18,4 milioni di euro, con un saldo complessivo positivo pari a 2 milioni di euro.

BONUS RISTRUTTURAZIONI ED EFFICIENZA ENERGETICA. Il settore dell’edilizia, negli anni di crisi, ha tratto un sostegno indispensabile dalle misure volte alla riqualificazione del patrimonio abitativo; misure che hanno, altresì, favorito l’emersione del sommerso. Le stime relative all’andamento delle ristrutturazioni indicano una crescita del 2% nel 2015 rispetto al 2014. Alla luce di tale trend e degli obiettivi sui cambiamenti climatici, è essenziale estendere anche per il 2016 il bonus del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e stabilizzare il potenziamento del bonus per le ristrutturazioni edilizie.

Nelle stime del Governo operate con la Legge di Stabilità 2015, gli effetti finanziari complessivi delle proroghe agli incentivi per interventi edilizi e di efficientamento producevano un recupero di gettito pari a 19 milioni di euro.

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA ENERGETICA DI IMPRESE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Gli obiettivi assunti dall’Italia in materia di cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni di CO2 possono essere favoriti da un meccanismo che promuova gli investimenti in nuove tecnologie da parte di imprese e pubbliche amministrazioni.

A tale fine Confindustria e Ance propongono di potenziare il meccanismo già collaudato della nuova Sabatini, incentivando in termini addizionali anche il profilo dell’efficienza energetica del rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature, attraverso l’opportuno adattamento delle norme che regolano l’incentivo, sia dal punto di vista dei beni agevolabili che del meccanismo di funzionamento.

Per quel che riguarda l’efficienza energetica del patrimonio pubblico, si dovrebbe puntare all’ampliamento dell’utilizzo delle Energy Service Company (ESCo), ovvero dei soggetti specializzati nella realizzazione di progetti complessi di efficientamento energetico degli edifici. Lo stesso strumento potrebbe favorire interventi complessi di efficienza energetica anche nel patrimonio privato. Il costo della misura è da determinare.

RENT TO BUY. Le misure di natura fiscale adottate per agevolare le formule contrattuali del rent to buy, quali valide modalità alternative all’acquisto immediato della proprietà, sono oggi limitate agli alloggi sociali (D.L. n. 47/2014, cd. “decreto casa”, convertito con modifiche nella legge n. 80/2014). Risulta quanto mai opportuno estenderne l’ambito applicativo a tutte le formule miste di locazione/vendita, quale la locazione con “patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti”, che, al pari del rent to buy (che si differenzia da tale formula in virtù del fatto che, generalmente, l’utilizzatore ha solo la facoltà d’acquisto e non un vero e proprio vincolo), permettono al conduttore/futuro acquirente di entrare nel possesso dell’abitazione, pagando un canone che, al termine del periodo pattuito, si tramuta (in tutto o in parte) in conto prezzo d’acquisto dell’abitazione.

Si tratta, in altre parole, di strumenti che favoriscono, soprattutto nell’attuale congiuntura economica, l’acquisto della prima casa e, al contempo, incrementano la domanda nel mercato immobiliare con positivi effetti sul gettito erariale e sull’occupazione. Per incentivare tali formule contrattuali occorre superare l’attuale trattamento fiscale che, invece, tende ad ostacolarne l’utilizzo, in quanto il momento impositivo (sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito) è anticipato rispetto al momento di effettivo trasferimento della proprietà. Infatti, la locazione con patto reciproco di futura vendita costituisce una cessione di beni come previsto dall’art. 2, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e quindi rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Il momento impositivo, pertanto, coincide con la data di stipulazione della locazione come previsto dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, nonostante gli effetti traslativi si producano successivamente. Anche ai fini delle imposte sui redditi trova applicazione il medesimo principio (art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986). Occorrerebbe, quindi, differire l’imposizione all’effettivo trasferimento della proprietà dell’immobile, anche per le operazioni di “locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti”, dove è previsto un obbligo bilaterale al trasferimento dell’abitazione (sia per l’impresa cedente che per l’utilizzatore, futuro acquirente).

Infine, poiché l’articolo 23 del D.L. n. 133/14 prevede quale presupposto per la stipula del contratto di locazione il frazionamento del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca ai sensi del D.Lgs. n. 122/05, è necessario consentire che il costruttore-promotore-locatore possa, d’intesa con la banca, definire un accordo affinché il mutuo tramite accollo parziale o totale, possa essere direttamente pagato dal conduttore e sia computato ai fini del pagamento del futuro prezzo di cessione.

Costo della misura: 16 milioni euro.

DEDUCIBILITÀ DELL’IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI E DALL’IRAP. La limitata deducibilità dell’Imu (per il 20%) dalle sole imposte sui redditi e la sua totale indeducibilità dall’Irap pone problemi di incostituzionalità per contrarietà al principio di capacità contributiva. Secondo tale principio, infatti, tutti i costi compresi quelli fiscali che gravano sull’impiego dei fattori produttivi e che sono necessari per la produzione del reddito o del valore aggiunto, devono essere considerati rilevanti in sede di determinazione dell’effettiva ricchezza o valore aggiunto prodotti dall’impresa.

Ove l’intervento riguardasse tutti gli immobili utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, e l’integrale deducibilità dell’Imu sia da Ires/Irpef, sia da Irap, la misura avrebbe un costo di circa 1,3 miliardi euro (1 miliardo Ires/Irpef + 300 milioni Irap); tuttavia, per contenere l’impatto di gettito, è possibile ipotizzare una modifica graduale.

ESENZIONE IMU E TASI DELLE AREE FABBRICABILI E DEGLI IMMOBILI INVENDUTI E NON LOCATI DALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE (“IMMOBILI MERCE”). Le imposte patrimoniali, Imu e Tasi, colpiscono anche le aree ed i fabbricati costruiti per la vendita e inutilizzati delle imprese di costruzione, colpite doppiamente sia dalla crisi del mercato, che dall’imposta su beni invenduti.

L’esclusione dell’Imu per i fabbricati costruiti per la vendita (in vigore da dicembre 2013) non si applica, infatti, alle aree destinate alla costruzione, facenti parte anch’esse del “magazzino” delle imprese edili. Si tratta di aree costituenti “beni merce” delle imprese di costruzione, per le quali, così come per i fabbricati destinati alla vendita, è illegittima la tassazione Imu.

Per quanto attiene alle aree, poi, la Tasi si aggiunge all’Imu, con un’evidente duplicazione d’imposta.

Allo stesso modo, l’introduzione della Tasi ha comportato effetti deleteri su tutti i “beni merce” delle imprese di costruzioni, sui quali è stata sostanzialmente reintrodotta un’imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, tra l’altro non fruiti da tali fabbricati.

È pertanto evidente la necessità di riconoscere espressamente:

- l’esclusione dell’Imu per le aree edificabili delle imprese di costruzione, iscritte in Bilancio tra le “Rimanenze”, destinate all’edificazione per la successiva vendita e non ancora utilizzate,

- l’esclusione dalla Tasi per tutti gli immobili facenti parte del cd. “magazzino” delle imprese edili, ovverosia fabbricati di nuova costruzione, o incisivamente ristrutturati per la successiva vendita e non ancora venduti, né locati e delle aree edificabili “merce”.

Costo della misura: 244,2 milioni di euro (dato da esenzione Imu su aree fabbricabili pari 215,2 milioni + esenzione Tasi su immobili merce e aree fabbricabili pari a 29 milioni di euro).

MACCHINARI IMBULLONATI. Modificare la disciplina catastale (articolo 1-quinquies del DL n. 44/2005), per definire regole più chiare per la determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi speciali appartenenti ai gruppi catastali D ed E, mediante stima diretta.

La misura sarebbe volta a specificare che sono esclusi dalla rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Le nuove regole dovrebbero applicarsi alle variazioni catastali successive alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, ciò al fine di non impattare sui bilanci pubblici.

Costo della misura: 0-0,2 miliardi di euro.

INCENTIVI FISCALI PER IL RECUPERO A FINI PRODUTTIVI DI IMMOBILI DISMESSI. In seguito alla crisi è enormemente cresciuto il patrimonio immobiliare delle imprese inutilizzato stimabile in circa 100 mila capannoni non impiegati nell’attività produttiva. Al fine di favorire il riutilizzo del capitale immobiliare inutilizzato, anche in relazione agli obiettivi di riduzione del consumo del suolo, Confindustria propone un abbattimento totale dell’Imu sugli immobili industriali acquistati o affittati per uso produttivo perla fase di avviamento (ad esempio 3 anni dalla data di acquisto). In alternativa è riconosciuto al soggetto acquirente o locatario di un immobile dismesso un credito di imposta a valere sull'Ires e sull'Irap generate sul reddito prodotto dall'impresa acquirente.

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