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Legge di Stabilità 2016, via libera dal Senato. Le novità

Il provvedimento passa ora alla Camera

venerdì 20 novembre 2015 - Redazione Build News

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Con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato il maxiemendamento sostitutivo del ddl di stabilità 2016, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera.

IVA SUL PELLET RESTA AL 22%. È stata stralciata la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 47 che ripristinava l’aliquota Iva ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet, che la legge di stabilità 2015 aveva elevato al 22%. Dunque, in base all'emendamento approvato in commissione Bilancio, l'Iva sul pellet resta al 22%.

ACCESSO DEI PROFESSIONISTI AI FONDI COMUNITARI. È stata inserita una norma per consentire l'accesso da parte dei professionisti ai fondi strutturali europei FSE, FERS, POR e PON, (previsti nella programmazione 2014/2020), equiparandoli alle Pmi (LEGGI TUTTO).

FONDO PER LE IMPRESE IN CRISI. Per le imprese in crisi, viene istituito un fondo per sostenere quelle aziende che sono vittime dei fallimenti di altre aziende.

INCENTIVI AI PROPRIETARI CHE CONCEDONO LA CASA IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO. Sul fronte della casa, vengono incentivati – con la concessione di un'agevolazione fiscale sull'IMU- quei proprietari di abitazione che concedono le abitazioni in locazione a canone concordato.

Altre novità sono previste per le case concesse in comodato gratuito, i disabili e i separati che concedono la casa ai figli. I famigliari di primo grado non pagano IMU/Tasi se la casa di proprietà è data in comodato d'uso ad un parente. È prevista l'esenzione da IMU/Tasi per chi dà l’alloggio in comodato d'uso a un parente disabile, nonché l'esenzione dalla Tasi per le residenze - anche di cooperativa a proprietà indivisa - per gli studenti universitari.

NO TASI PER GLI ALLOGGI SOCIALI. Un'altra norma chiarisce che gli alloggi sociali, comprese le cooperative a proprietà indivisa, non pagheranno la Tasi. Si chiarisce infatti che sono ricomprese nell’ambito della definizione di abitazione principale tutte le fattispecie indicate nel comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 ivi comprese quelle equiparate per legge all’abitazione principale di cui alle lettera da a) a d) per le quali non si applica l’IMU e precisamente:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture il 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008 e dall’articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 23 maggio 2014, n.80;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFITTI IN NERO. Sempre sul fronte degli affitti, una norma approvata prevede la nullità di ogni accordo diverso da quello che risulta in forma scritta. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. La misura punta a evitare gli abusi e a favorire l'emersione degli affitti in nero, ma non potrà sanare le situazioni pregresse poiché una norma precedente che prevedeva agevolazioni per chi denuncia il nero è stata già bocciata dalla Corte Costituzionale.

RAFFORZATO IL BONUS MOBILI PER LE GIOVANI COPPIE. È stato inoltre rafforzato il bonus fiscale per l'acquisto di mobili per le giovani coppie che mettono su la loro prima abitazione. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che raddoppia da 8.000 a 16.000 euro il limite di spesa del bonus mobili – detrazione 50% - per le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

Dieci quote annuali. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016.

La condizione non è la ristrutturazione ma l'acquisto della casa. La condizione per usufruire della detrazione (che non è cumulabile con il bonus mobili) non è quella di una ristrutturazione edilizia in corso come nel caso del bonus mobili, ma l’aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale da parte di giovani coppie.

Il nucleo deve essersi costituito da almeno 3 anni. Destinatari di tale agevolazione, come accennato, sono le “giovani coppie” costituenti un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni. Almeno uno dei componenti del nucleo familiare non deve aver superato i 35 anni.

La convivenza more uxorio può essere dimostrata attraverso il certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza, anche mediante autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016 DELLE DETRAZIONI 65% E 50%. Vengono prorogate al 31 dicembre 2016 la detrazione al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, incluse le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione al 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

L'ecobonus 65% viene esteso agli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche che devono riguardare edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono essere state attivate dopo il 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63/2013.

PARTITE IVA. Per tutti i professionisti tecnici che hanno optato per il regime dei minimi negli ultimi anni – nel 2015 e negli anni precedenti – rimane salva l'applicazione dei minimi al 5%. L’estensione a cinque anni complessivi della disciplina di vantaggio per le nuove attività, con la riduzione dell’aliquota al 5%, si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015.

A partire dal 2016 l’unico agevolato sarà il regime forfettario. Per i professionisti che hanno avviato una nuova attività entro il 2015 rimane confermata l'aliquota al 5% per i primi 5 anni e fino ai 35 anni di età.

Per i lavoratori autonomi e le partite Iva, vengono ammorbidite le condizioni che consentono l’accesso e la permanenza all’interno del regime forfettario con aliquota del 15%. Inoltre, per i professionisti tecnici la soglia per rientrare passa da 15.000 euro a 30.000 euro, mentre per chi lavora nelle attività “costruzioni e attività immobiliare” sale da 15.000 euro attuali a 25.000 euro.

GESTIONE SEPARATA INPS, PER IL 2016 CONFERMATA AL 27% L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA. Inoltre, la Legge di stabilità 2016 conferma al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.

STOP CENTRALI UNICHE PER I PICCOLI COMUNI. Stop all'obbligo, anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, di ricorrere alle Centrali Uniche di Committenza per gli acquisti di beni, servizi e lavori fino alla soglia di 40.000 euro. Questi Comuni potranno procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 33, comma 3-bis del Codice Appalti, per gli acquisti di importo sotto ai 40.000 euro.

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