È iniziato in Assemblea al Senato l'esame del disegno di legge Stabilità 2016, nel testo uscito dalla commissione Bilancio che ha approvato una serie di emendamenti.
Tra le novità, è stata stralciata la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 47 che ripristinava l’aliquota Iva ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet, che la legge di stabilità 2015 aveva elevato al 22%. Dunque, in base all'emendamento approvato in commissione Bilancio, l'Iva sul pellet resta al 22%.
Secondo i calcoli di QualEnergia.it “10 punti percentuali di Iva hanno un impatto per il prezzo al consumatore di circa 50 centesimi di euro per ogni sacco da 15 kg e di circa 31-35 euro per ogni tonnellata”.
ACCESSO DEI PROFESSIONISTI AI FONDI COMUNITARI. È stata inserita una norma per consentire l'accesso da parte dei professionisti ai fondi comunitari.
FONDO PER LE IMPRESE IN CRISI. Per le imprese in crisi, viene istituito un fondo per sostenere quelle aziende che sono vittime dei fallimenti di altre aziende.
INCENTIVI AI PROPRIETARI CHE CONCEDONO LA CASA IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO. Sul fronte della casa, vengono incentivati – con la concessione di un'agevolazione fiscale sull'IMU - quei proprietari di abitazione che concedono le abitazioni in locazione a canone concordato.
Altre novità sono previste per le case concesse in comodato gratuito, i disabili e i separati che concedono la casa ai figli. I famigliari di primo grado non pagano IMU/Tasi se la casa di proprietà è data in comodato d'uso ad un parente. È prevista l'esenzione da IMU/Tasi per chi dà l’alloggio in comodato d'uso a un parente disabile, nonché l'esenzione dalla Tasi per le residenze - anche di cooperativa a proprietà indivisa - per gli studenti universitari.
NO TASI PER GLI ALLOGGI SOCIALI. Un'altra norma chiarisce che gli alloggi sociali, comprese le cooperative a proprietà indivisa, non pagheranno la Tasi. Si chiarisce infatti che sono ricomprese nell’ambito della definizione di abitazione principale tutte le fattispecie indicate nel comma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201 del 2011 ivi comprese quelle equiparate per legge all’abitazione principale di cui alle lettera da a) a d) per le quali non si applica l’IMU e precisamente:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture il 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008 e dall’articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 23 maggio 2014, n.80;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFITTI IN NERO. Sempre sul fronte degli affitti, una norma approvata prevede la nullità di ogni accordo diverso da quello che risulta in forma scritta. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. La misura punta a evitare gli abusi e a favorire l'emersione degli affitti in nero, ma non potrà sanare le situazioni pregresse poiché una norma precedente che prevedeva agevolazioni per chi denuncia il nero è stata già bocciata dalla Corte Costituzionale.
RAFFORZATO IL BONUS MOBILI PER LE GIOVANI COPPIE. È stato inoltre rafforzato il bonus fiscale per l'acquisto di mobili per le giovani coppie che mettono su la loro prima abitazione. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che raddoppia da 8.000 a 16.000 euro il limite di spesa del bonus mobili – detrazione 50% - per le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.
Dieci quote annuali. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016.
La condizione non è la ristrutturazione ma l'acquisto della casa. La condizione per usufruire della detrazione (che non è cumulabile con il bonus mobili) non è quella di una ristrutturazione edilizia in corso come nel caso del bonus mobili, ma l’aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale da parte di giovani coppie.
Il nucleo deve essersi costituito da almeno 3 anni. Destinatari di tale agevolazione, come accennato, sono le “giovani coppie” costituenti un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni. Almeno uno dei componenti del nucleo familiare non deve aver superato i 35 anni.
La convivenza more uxorio può essere dimostrata attraverso il certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza, anche mediante autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.