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Legge di stabilità: detrazione Irpef 50% per chi compra dal costruttore case nuove in classe A o B

Esteso il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi. Prevista esenzione accisa produzione energia elettrica da rinnovabili per le imprese. Esteso l’obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito

mercoledì 16 dicembre 2015 - Redazione Build News

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Via libera dal Parlamento alla proposta dell'Ance per lo sconto Irpef per chi compra dal costruttore abitazioni nuove ad alta efficienza energetica.

Nell'ambito dell'esame della legge di stabilità 2016, la commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento che introduce una detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 18.4 milioni di euro per il 2017 e di 10.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni per l’anno 2027.

RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI, ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA. Un altro emendamento approvato – spiega il dossier della Camera - estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione. Va ricordato che in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015, recante “Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere”. Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche.

BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE. Viene istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l’anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

RIEQUILIBRIO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA STIPULATI DA UN SOGGETTO AGGREGATORE. Sul fronte degli appalti pubblici, è inserita una norma che disciplina il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti.

“Si tratta di una disciplina – osserva il dossier della Camera - che pare finalizzata ad integrare il disposto dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), secondo cui “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”. Lo stesso articolo prevede che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e che sia basata sui c.d. costi standard, a tutt’oggi non ancora determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 66/2014 ha incaricato l’ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi”.

Condizioni per l’applicabilità. La norma si applica ai contratti indicati, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale. Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall’autorità indipendente di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall’Antitrust.

Procedura e modalità di riequilibrio. Al verificarsi delle condizioni previste menzionate, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso unilaterale (disciplinato dall’art. 1373 c.c.). In caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 1467 del codice civile. Secondo tale articolo la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. Inoltre la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

È inoltre prevista la possibilità, per le parti contrattuali, di chiedere all’autorità che ha accertato le condizioni di applicabilità, di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale o, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

OBBLIGO PER I COMMERCIANTI E I PROFESSIONISTI DI ACCETTARE PAGAMENTI ANCHE MEDIANTE CARTE DI CREDITO. Un emendamento inserito nella legge di stabilità estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

Con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall’articolo 15 del D.L. n. 179 del 2015 (in tema di pagamenti elettronici) sono definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Inoltre si estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.

ESENZIONE ACCISA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA RINNOVABILI PER LE IMPRESE. Via libera dalla commissione Bilancio della Camera anche all'emendamento il quale dispone che l’articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – che esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962: cioè società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’Enel.

Il dossier della Camera ricorda che l’articolo 4, comma 1, n. 8) della legge n. 1643/1962 non ha assoggettato a trasferimento all'Enel le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno, e ha disposto che le medesime imprese venissero assoggettate a trasferimento allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avesse per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi rifinanziato è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2016.

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