Il 23 luglio scorso l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo alla Legge europea 2014, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
La legge europea contiene disposizioni abrogative o modificative finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione o di vera e propria infrazione. Il provvedimento si compone di 30 articoli ed è volto a chiudere 14 procedure di infrazione e 11 casi EU Pilot, oltre a dare attuazione ad una direttiva il cui termine di recepimento è fissato per l'anno 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
Al testo governativo formato di 21 articoli, sono stati aggiunti, nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, altri 9 articoli, sette dei quali finalizzati alla chiusura di altre 3 procedure di infrazione e di 4 nuovi Casi EU-pilot, e due dei quali finalizzati a modificare la legge n. 234/2012.
SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. Viene esteso il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili (Caso EU Pilot 6155/14/EMPL). È stata cioè cancellata la semplificazione per i lavori fino a 10 uomini-giorno introdotta dal decreto Fare (DL n. 69 del 21 giugno 2013) al Dlgs 81/2008.
Sono ridefiniti i casi di esclusione dall’ambito di applicazione dell’attuale disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, sono esclusi i lavori relativi a impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l’attuale normativa ravvisa l’esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.
SOPPRESSO ALLA CAMERA L'ARTICOLO CON LE INTEGRAZIONI AL D.LGS. N. 102/2014 SULL'EFFICIENZA ENERGETICA. È stato soppresso in aula alla Camera un articolo sull'efficienza energetica proposto in Commissione per sanare la procedura di infrazione 2014/2284 – avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica - e che entra nel decreto legislativo correttivo. L'articolo soppresso – il n. 22 - interveniva sul decreto legislativo n. 102 del 2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE, per integrarne le definizioni e introdurre una disposizione a tutela dei consumatori di energia.
SOPPRESSO ANCHE L'ARTICOLO SULL'ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. È stato inoltre soppresso l'articolo relativo all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, originariamente inserito nel testo governativo per risolvere la procedura di infrazione 2008/2097, allo stadio di messa in mora ex art. 260 TFUE. Tale procedura è risolta con il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/34/UE (cd. direttiva “Recast”).
DISCIPLINA DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO. L’articolo 23 della legge europea 2014 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. In particolare, per rispondere alle contestazioni europee, l’intervento è finalizzato a ampliare l’ambito di applicazione della disciplina ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si modifica il Codice dell’Ambiente intervenendo sulla definizione di riciclaggio organico.
STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BIOSSIDO DI CARBONIO. L’articolo 24 interviene sul caso EU-Pilot relativo allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, prevedendo il divieto di stoccaggio di CO2 in un sito il cui complesso si estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive piattaforme continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di controllo per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che, in caso di contenziosi transfrontalieri, si applicano le norme dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e sui siti di stoccaggio a cui è negato l’accesso.
TERZO PACCHETTO ENERGIA. L'articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo economico in materia di: piano decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni amministrative pecuniarie, sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. Infine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale.
PROTEZIONE CIVILE. Una norma regola la partecipazione dell’Italia al meccanismo dell’Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l’impegno di mezzi ed esperti del servizio nazionale e autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.
FONDO PER ADEGUARE TEMPESTIVAMENTE L'ORDINAMENTO ITALIANO ALLE NORMATIVE EUROPEE. Si dispone la costituzione di un fondo finalizzato ad adeguare tempestivamente l'ordinamento italiano alle normative europee. Il fondo è finanziato con 10 milioni nel 2015 e 50 milioni annui a decorrere dal 2016. Queste risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepimento delle norme comunitarie.
FISCALITÀ. Vengono esentati dal pagamento dell'Iva i beni di valore modesto, non superiore ai 22 euro. I costi dei servizi accessori (ad esempio il servizio di trasporto) che, ai fini dell'applicazione della franchigia doganale e delle esenzioni Iva, attualmente si aggiungono al costo del bene, per effetto della nuova disposizione non verranno più calcolati, determinando in questo modo una notevole riduzione dei costi di importazione di tali beni. Si ritiene che con tale provvedimento si alimenterà soprattutto l'e-commerce, il commercio elettronico.
Inoltre, vengono esentate dal pagamento dell'Iva le merci importate in Italia da un altro Stato membro per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, per essere successivamente rispedite nello Stato committente. La norma è intesa ad agevolare la vocazione delle imprese del nostro Paese di trasformazione di materie prime in prodotti trasformati (Caso EU pilot 6286/14/TAXU).
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO. La norma mira ad eliminare per i mandatari di brevetto l’obbligo di elezione di domicilio in Italia. La nuova disposizione permette al richiedente la possibilità di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione Europea o nello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) dove potrà ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. È previsto l'obbligo per le imprese e i professionisti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI SENZA GARA. I servizi affidati senza gara a società quotate in borsa prima del 1° ottobre 2003 o a società da queste controllate (alla medesima data), scadranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza. I servizi affidati senza gara a società quotate in borsa dopo il 1° ottobre 2003 o a società da queste controllate (dopo la medesima data), scadranno nel 2018.
IMPORTAZIONE DI PETROLIO DA PAESI TERZI. La norma abroga una norma nazionale, rimasta finora inattuata, che subordina l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi (come ad esempio benzina, gpl, gasolio) da Paesi terzi ad un procedimento autorizzatorio con finalità ambientali. La sicurezza ambientale delle importazioni di tali prodotti da Paesi terzi sarà coordinata da una normativa europea, che è al momento in fase di predisposizione (caso EU pilot 3799/12/TRADE).
OGM. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali può limitare o vietare, con l'assenso della Commissione europea, le coltivazioni OGM già autorizzate sul territorio nazionale. Ciò in attuazione delle misure transitorie previste dalla nuova direttiva OGM (2015/412/UE) che consente ora agli Stati membri di richiedere alla Commissione europea l'adeguamento dell'ambito geografico di coltivazione di OGM anche con riferimento alle autorizzazioni già concesse o richieste ai sensi della precedente direttiva 2001/18/CE (caso EU pilot 3972/12/SANCO).