Via libera dalla Camera dei Deputati al disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014".
SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, SOPPRESSE LE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO FARE PER I PICCOLI CANTIERI. Il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato, all'articolo 15, per dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.lgs. 81/2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili. Viene dunque eliminata la semplificazione per i lavori fino a 10 uomini-giorno introdotta dal decreto Fare (DL n. 69 del 21 giugno 2013) al Dlgs 81/2008.
Con la modifica dell’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del D.lgs. 81/2008, si prevede che quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore ai 10 giorni, con esclusione dei soli lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell’allegato X del D.lgs. 81 del 2008).
INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2014 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA. Il 27 febbraio 2015, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2014/2284) nei confronti dell'Italia per non aver correttamente recepito la direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica.
L'articolo 22 interviene sul decreto legislativo n. 102 del 2014 di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE), per integrarne le definizioni e introdurre una disposizione a tutela dei consumatori di energia.
Il comma 1 dell'art. 22 introduce nel decreto due definizioni in materia di efficienza energetica:
- "aggregatore": un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia);
- "diagnosi energetica": una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
Per quanto riguarda la definizione di "aggregatore", si tratta – spiega il dossier del Servizio studi della Camera - di una delle definizioni della direttiva che non era stata trasposta nel decreto di recepimento. La definizione di "diagnosi energetica" riprende quella di "audit energetico" della direttiva.
NORMA A TUTELA DEI CONSUMATORI DI ENERGIA. Il comma 2 inserisce una norma a tutela dei consumatori di energia ripresa dai "consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale" contenuti nel punto 1.3 dell'Allegato VII della direttiva. Tale disposizione richiede alle società di distribuzione e vendita di energia di fornire ai clienti un elenco contenente i recapiti dei centri indipendenti presso cui ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, e le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.
Integrando le disposizioni in materia di fatturazione dei consumi energetici contenute nell'articolo 9 del D.Lgs. 102/2014, la norma impone, ai distributori di energia, ai gestori del sistema di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di fornire ai loro clienti (quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture o nei siti web destinati ai clienti individuali) i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
TUTELA DEI CONSUMATORI CHE CAMBIANO FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE. Novità sono contenute anche nell'articolo 24 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. "terzo pacchetto energia" con riguardo al rafforzamento dei poteri dell'Autorità per l'energia e alla sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nonché alla tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale. Le modifiche sono volte a superare una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2009/72/UE relativa al mercato interno dell'energia elettrica, della direttiva 2009/73/UE relativa al mercato del gas, nonché per violazione dei Regolamenti (CE) 714/2009 e 715/2009 sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto di energia elettrica e gas.