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Legge PNRR 4: semplificazioni burocratiche per le attività artigiane

L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana (di cui alle tab. B.I e B.II) non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione

lunedì 6 maggio 2024 - Redazione Build News

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Nella Legge PNRR 4 una norma introduce semplificazioni per le attività artigiane. Lo segnala l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) in una nota sintetica che illustra le norme di interesse per Comuni e Città metropolitane contenute nel decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, come convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024 (S.O. n. 19).

L'art. 12, commi 12 e 13 della Legge PNRR 4 interviene sul D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, cd “Decreto SCIA2” introducendo nell’articolato normativo un nuovo art. 4 bis recante “Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana” e inserisce nell’allegato al D.lgs. 222/2016 le nuove Tabelle B.I e B.II (di cui all’allegato 2, annesso al decreto stesso).

Semplificazione di regimi amministrativi

Ai sensi del c.1 del nuovo art. 4 bis del D Lgs n. 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tab. B.I e B.II allegate al decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. (c.1). L’elenco delle tabelle B.I e B.II comprende 45 attività artigiane. Quanto alla definizione di impresa artigiana, il c. 2 prevede che ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l’impresa di cui all’articolo 3 della legge n. 443 del 1985.

Le PA, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali. (3)

Adeguamento entro il 31 dicembre 2024

Le regioni e gli enti locali si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

Come chiarito nella nota 1) alle due Tabelle, fermo restando che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana elencate nelle medesime tabelle B.I e B.II non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione, per le medesime attività, a seconda delle caratteristiche dell’attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l’eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell’apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio.

Leggi anche: “Decreto “PNRR 4”: in Gazzetta la legge di conversione

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