Fisco

Legge Rilancio in G.U.: riassunto delle novità fiscali

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km. Rafforzamento del sistema delle start-up innovative. Estensione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

lunedì 20 luglio 2020 - Redazione Build News

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Sono numerose le novità in campo fiscale contenute nella Legge 17 luglio 2020 , n. 77, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Rilancio – decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La Legge Rilancio è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 di sabato scorso.

Le modifiche apportate al Decreto Rilancio dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, cioè dal 19 luglio 2020.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo Patrimonio Pmi anche le società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del “decreto Rilancio”.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il bonus sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo spetta anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (agli altri operatori, il credito del 60%, ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, è riconosciuto se i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro).

L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20 e 10%), alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.

Art. 38, commi 7-9 – Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Innalzato da 100mila a 300mila euro annui l’investimento massimo in start-up o in Pmi innovative, detraibile nella misura del 50%. È stato inoltre previsto che la detrazione in questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis.

Art. 38-ter (nuovo) – Promozione del sistema delle società benefit

Introdotto un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” ed entro il 31 dicembre 2020. È riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, fino all’esaurimento dei 7 milioni stanziati come tetto di spesa, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.

Art. 44, commi da 1-bis a 1-novies (nuovi) – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

Istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica; l’incentivo, in presenza di determinate condizioni, è cumulabile con la vigente agevolazione per gli autoveicoli a basse emissioni di CO2 (articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018).

Invece, alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno “sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà.

Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Art. 46-bis (nuovo) – Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Incrementate di altri 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse a favore del credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n. 34/2019), già indirizzate, per il medesimo anno, anche alle spese sostenute dalle imprese per partecipare a fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia (articolo 12-bis, Dl n. 23/2020). La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse dalle Pmi e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Art. 48-bis (nuovo) – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, relativo all’emergenza Covid-19 (tetto massimo di spesa: 45 milioni di euro). Il bonus potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”. Un provvedimento Mise-Mef fisserà i criteri per individuare correttamente i beneficiari del credito e definirà le modalità attuative della disposizione.

Art. 118-ter (nuovo) – Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Agli enti territoriali è stata attribuita la facoltà di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, a favore di coloro che provvedono al pagamento con autorizzazione permanente all’addebito diretto su conto corrente bancario o postale.

Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19

La cessione dei crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria (canoni di locazione di botteghe e negozi; canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; adeguamento degli ambienti di lavoro; sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, può avvenire anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza (articolo 13-quater, comma 4, Dl 34/2019).

È stato chiarito che il bonus in questione, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, Tuir).

Art. 129-bis (nuovo) – Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d’Italia

Modificate e ampliate alcune misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2020 a favore del comune di Campione d’Italia (articolo 1, comma 573 e seguenti, legge 160/2019):

- passano da cinque a dieci i periodi di imposta nei quali sono ridotte alla metà le imposte sui redditi e l’Irap dovute dalle persone fisiche e dalle società residenti o iscritte alla Camera di commercio di Campione d’Italia. Inoltre, per l’anno 2020, vengono innalzati i massimali di tali agevolazioni (800mila euro per la generalità delle imprese, 120mila per quelle della pesca e dell’acquacoltura, 100mila euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli)

- viene modulato secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile (30 milioni di euro a progetto per le grandi imprese, 20 milioni per le medie, 6 milioni per le piccole), il credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione (25% del costo ammissibile per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese)

- è stabilita un’aliquota agevolata per l’accisa sul gasolio per riscaldamento (201,50 euro per mille litri, anziché i vigenti 403 euro) e sull’energia elettrica (euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata nelle abitazioni, euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni) utilizzati nel territorio di Campione d’Italia.

Art. 136-bis (nuovo) – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare le previste imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare (articolo 1, comma 696 e seguenti, legge 160/2019).

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Posticipato dal 30 settembre al 15 novembre 2020 il termine per versare la prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi rivaluta il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Identico slittamento temporale per il termine entro il quale dovranno essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

È stato precisato che gli spostamenti dei termini di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, adottati per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi, non si applicano alle entrate degli enti territoriali. In proposito, ricordiamo che gli atti con termini di decadenza in scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, pur dovendo essere emessi entro fine anno, andranno notificati nel corso del 2021.

Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria - Imu per il settore turistico

L’abolizione della prima rata dell’Imu 2020 – già riconosciuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari o termali nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e quelli di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi – è stata estesa agli immobili rientranti nella categoria D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Art. 181, commi da 1-bis a 1-quater (nuovi) – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Sancito l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio, dal 1° marzo al 30 aprile 2020. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.

Art. 216 – Misure per lo sport

Ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2020 (il decreto “Rilancio”, originariamente, aveva spostato la data dal 31 maggio al 30 giugno) la sospensione del versamento, da parte delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, inutilizzati nel periodo di emergenza epidemiologica (articolo 95, Dl 18/2020). Le somme sospese andranno versate in unica soluzione entro il 30 settembre (non più 31 luglio) o dilazionate fino a un massimo di tre rate mensili di pari importo (non più quattro).

Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), già decretata per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è stata attribuita anche a quelle attive nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio). Per tali soggetti, il bonus, previsto per la generalità dei contribuenti nella misura del 12% dei costi ammissibili, è passato al 25, 35 e 45% (rispettivamente, grandi, medie e piccole imprese). (fonte: Fisco Oggi)

Leggi anche: “In Gazzetta e in vigore il Decreto Rilancio convertito in legge. Focus sul Superbonus 110%

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