Fisco

Legge Sblocca-cantieri: in Gazzetta il decreto 15 luglio 2019 del Ministero dell'Interno

Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Individuate le misure di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia

martedì 30 luglio 2019 - Redazione Build News

1_a_b_a-decreto-sblocca-cantieri-mef

L'art. 4-ter, comma 9, del decreto Sblocca-cantieri - decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dispone che per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

In proposito, sulla Gazzetta Ufficiale n.176 di ieri 29 luglio è stato pubblicato il Decreto 15 luglio 2019 del Ministero dell'Interno, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Questo decreto – IN ALLEGATO - si compone di 8 articoli:

Art. 1

1. Ai fini della prevenzione dell'infiltrazione della criminalita' organizzata nella realizzazione di lavori, servizi e forniture connessi alla completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Prefetto di L'Aquila, di seguito «il Prefetto», in deroga agli articoli 87, comma 2, e 90, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito «Codice antimafia», provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati.

2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, al Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonche' quelli di cui all'art. 93 del Codice antimafia.

Art. 2

1. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'«Anagrafe antimafia degli esecutori», di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia.

2. Il Commissario straordinario, direttamente oppure tramite il soggetto attuatore, comunica al Prefetto nonche' al Prefetto della provincia ove l'impresa ha la sede legale o al Prefetto responsabile della Struttura di Missione la conclusione o l'approvazione del contratto avvenuta durante il periodo di validita' dell'iscrizione medesima.

Art. 3

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 88 del Codice antimafia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito «BDNA», anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito.

2. Quando dalla consultazione della BDNA emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti.

3. Sulla base degli esiti dell'attivita' di verifica svolta, il Prefetto rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni dalla data della consultazione.

Art. 4

1. Il rilascio dell'informazione antimafia si svolge secondo un procedimento articolato in due fasi: la prima, finalizzata all'emissione di una liberatoria provvisoria; la seconda, finalizzata all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.

2. Il rilascio della liberatoria provvisoria e' immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, se non emergono nei confronti della sua compagine proprietaria e gestionale le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) del Codice antimafia.

3. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, ovvero di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 del Codice antimafia, sotto condizione risolutiva e il Commissario straordinario, oppure il soggetto attuatore, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo.

4. Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il Prefetto avvia i necessari approfondimenti volti a verificare l'attualita' delle iscrizioni nonche' ad accertare i tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi delle lettere d), e), f) dell'art. 84, comma 4, del Codice antimafia.

5. All'esito dell'attivita' svolta ai sensi del comma 4, entro trenta giorni dalla data della consultazione, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ove non risulti confermata l'attualita' delle iscrizioni rilevate e non emergano tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata. Il Prefetto emette l'informazione antimafia interdittiva ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative di cui all'art. 67 del Codice antimafia, ovvero la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Codice.

6. In tutti i casi in cui sia stata rilasciata una informazione antimafia liberatoria provvisoria, il Prefetto procede agli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia e conclude il procedimento emettendo il provvedimento definitivo, liberatorio o interdittivo, entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Art. 5

1. Ferme restando le competenze di monitoraggio e di analisi del contesto che fanno capo alla Prefettura di L'Aquila con il supporto operativo e di intelligence delle Forze di polizia e del Gruppo interforze presso la stessa, per accelerare i controlli senza pregiudicarne l'incisivita', la Direzione Investigativa Antimafia fornisce al Prefetto, entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'istruttoria, le risultanze dei propri atti, incluso l'esito delle interrogazioni alla banca dati SIRAC ed al Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI).

2. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari di cui all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve essere immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante.

3. Fermo il rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui all'art. 4 per il rilascio dell'informazione definitiva, liberatoria o interdittiva, gli accertamenti da effettuarsi su richiesta del Prefetto in altra provincia, a cura dei Prefetti territorialmente competenti, devono concludersi nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

Art. 6

1. Resta ferma, nei limiti in cui non sia stata derogata con il presente decreto, l'applicazione delle disposizioni del Codice antimafia ed, in particolare, degli articoli 85, 88, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 89 e 92, commi 3, 4, 5.

Art. 7

1. Il Prefetto e il Commissario straordinario possono prevedere, mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa, ulteriori e piu' specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale negli ambiti operativi considerati.

2. Le intese di cui al comma 1 devono individuare le risorse economiche da destinare al finanziamento delle attivita' ivi previste.

Art. 8

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore


Progetti
Resoconto dell’Assemblea annuale AIOP Piemonte

Si è svolta in questi giorni l’Assemblea che ha visto la nomina...

Progetti
Investimenti della Valle D’Aosta per la sanità

La Valle D’Aosta stanzia 297 milioni in sanità per il 2025 e...

Progetti
Fascicolo Sanitario nazionale: si entra nella fase 2.0

Il terzo incontro del convengo che promuove l’uso dell’FSE si è tenuto...