Nella legge di conversione del Dl Semplificazioni, approvato definitivamente il 10 settembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, oltre alle deroghe al Codice appalti (LEGGI TUTTO), trovano spazio ulteriori misure per il comparto delle costruzioni.
Nella legge sono state inserite una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio immobiliare esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
Al fine di incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, viene rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Viene altresì stabilito che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito.
Nelle zone A e in quelle ad esse assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono invece consentiti esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione, fatte salve le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica.
Sono ridefiniti anche gli interventi di manutenzione straordinaria, in cui sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, purché tali modifiche rispettino le seguenti condizioni:
- siano necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso;
- non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio;
- l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia; non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.
L’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia viene esteso anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.
In materia di interventi subordinati a permesso di costruire, si elimina il riferimento alle modifiche dei prospetti e qualificando come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire i soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva dell’edificio. Tale modifica comporta, quindi, che gli interventi di sola modifica dei prospetti non sono più assoggettati a permesso di costruire, ma al diverso titolo abilitativo della SCIA.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico e comunque limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento. La deroga può riguardare il mutamento di destinazioni d’uso ammissibili.
Il provvedimento reca, infine, semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive: in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, è previsto il trasferimento della competenza all’ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
DURC. Un’importante novità è in materia di DURC, con l’introduzione nel documento della congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. Le modalità applicative del nuovo Durc dovranno essere specificate in un decreto Mit da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Per quanto riguarda, invece, la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, il Dl stabilisce che non è applicabile la proroga disposta dal Decreto Cura Italia (art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) che prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero il 15 ottobre. (fonte: Anaepa Confartigianato Edilizia)
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