Niente previa autorizzazione scritta per gli interventi nelle località a bassa sismicità. Lo prevede l'articolo 9-quater della Legge Sisma (pubblicata in GU n.300 del 23-12-2019), che introduce modifiche all'articolo 94-bis del Testo Unico Edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La norma apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a:
- modificare il parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto;
- escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti”;
- nonché a intervenire sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.
Riportiamo il testo dell'art. 9-quater della Legge Sisma - Legge 12 dicembre 2019, n. 156 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, in vigore da oggi 24 dicembre:
Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: «peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»;
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4)»;
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4)»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: «nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».
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