Il decreto Sostegni ter, convertito ieri in legge dalla Camera (LEGGI TUTTO), replica la norma dettata dall’articolo 4 dell’abrogato Dl 13/2022, che, a partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) alla circostanza che nell’atto di affidamento degli interventi sia indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.
La novità riguarda i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008, di importo superiore a 70mila euro. Il contratto collettivo applicato andrà riportato anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il rispetto delle due condizioni (indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture) dovrà essere verificato dai professionisti abilitati e dai responsabili dei Caf per il rilascio del visto di conformità.
TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE. Riproposta la disposizione recata dall’articolo 3 dell’abrogato Dl 13/2022 in riferimento all’utilizzabilità dei bonus edilizi e dei crediti emergenziali anti Covid sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti contro chi ne ha sfruttato illecitamente la disciplina della cessione: cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti sono utilizzabili entro gli ordinari termini (commi 3 degli articoli 121 e 122, Dl 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando comunque il rispetto del limite annuale per l’utilizzo dei crediti medesimi. Durante il periodo di sequestro, restano fermi anche gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria.