“Accolte le richieste di Unicmi e delle Associazioni dell’involucro”. Così l'Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti commenta la conversione in legge, con modificazioni, del Sostegni ter - decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
Fra i numerosi provvedimenti di questa Legge, al suo interno, con emendamento di Governo e Maggioranza è stato assorbito il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 su sconto in fattura, cessione credito, nuove regole su asseverazioni, polizze assicurative e applicazione Ccnl.
In sintesi la Legge afferma – sottolinea Unicmi - quanto segue.
Dopo la prima cessione sono possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
SCONTO IN FATTURA: viene applicato dall’Azienda che esegue i lavori direttamente sulla fattura, in cambio della cessione del credito d’imposta da parte del beneficiario. L’impresa può cederlo una sola volta (anche frazionandolo) a favore di una piattaforma del fornitore di sistemi o a banche, enti abilitati, fornitori e altri soggetti. Dopodiché, saranno concesse solo due ulteriori cessioni (stavolta senza frazionamenti), solo a favore di Istituti bancari; Intermediari finanziari iscritti all’albo; Società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo; Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
CESSIONE DEL CREDITO: non prevede il primo passaggio previsto dallo sconto in fattura, ma chiaramente opera allo stesso modo in seguito. Il beneficiario del credito d’imposta (cliente) dunque può compiere una prima cessione “libera” alla Azienda che svolge l’intervento, dopodiché il credito può essere ceduto solo altre due volte con le stesse modalità descritte sopra.
Oltre alle operazioni di cessione ammesse, in entrambi i casi (sconto in fattura o cessione del credito) l’alternativa di utilizzo del credito residuo è solo in compensazione con l’F24.
Dunque con questo meccanismo è fatta salva l’opzione dello sconto in fattura e della conseguente prima cessione del credito da parte del costruttore di serramenti alle piattaforme dei produttori di sistemi. Questi ultimi potranno cederlo a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
A tutti i crediti dal 1°maggio verrà assegnato un codice identificativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito sarà cedibile solo per intero e non saranno possibili cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Si concede più tempo per trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio della cessione del credito o dello sconto in fattura, riferito alle spese sostenute nel 2021 per i vari bonus edilizi. Il termine passa dal 7 aprile al 29 aprile.
Il tecnico abilitato che nelle asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l’asseverazione di congruità delle spese e l’asseverazione dell’efficacia della messa in sicurezza antisismica esporrà informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, diventa obbligatoria singola polizza assicurativa con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
Il Decreto stabilisce che la concessione dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 70.000 euro compresi nell’allegato X del DL 9 aprile 2008, n. 81, sarà subordinata all'applicazione, da parte delle imprese, dei contratti collettivi nazionali di settore edile stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Tale disciplina sui CCNL entrerà in vigore il 27 maggio.
Inoltre, nella Legge, è stato inserito un emendamento sempre concordato fra Governo e Maggioranza sui contratti pubblici. La Legge prevede che gli accordi quadro di lavori aggiudicati e in corso (sia nei settori ordinari sia nei settori speciali) potranno essere rivisti nel senso di rideterminare i prezzi previsti dall'accordo stesso, sia pure «nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro» stesso.
L'aggiornamento dei prezzi è una facoltà offerta alla pubblica amministrazione e non un obbligo. L'allineamento dei prezzi dovrà avvenire avendo a riferimento i prezzari regionali determinati in base alle indicazioni del MIMS, ma nel frattempo l'operazione si potrà fare applicando ai prezzari gli scostamenti dei prezzi sui materiali rilevati semestralmente dal MIMS stesso.
La norma precisa che in entrambi i casi resta fermo il ribasso proposto dall'impresa aggiudicataria.
Leggi anche: “Legge Sostegni ter: superbonus 110% e bonus edilizi subordinati al rispetto delle norme sulla sicurezza stabilite nei Ccnl”