Torna ora all'esame della Camera il disegno di legge sulla concorrenza approvato il 3 maggio dall'Aula del Senato con 158 voti favorevoli, 110 contrari e un astenuto (LEGGI TUTTO).
Vediamo quali sono le principali novità in materia di energia contenute nel provvedimento.
ABOLIZIONE DAL 1° LUGLIO 2019 DEL CONTRATTO DI MAGGIORE TUTELA NEL SETTORE ENERGETICO. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 dell'articolo 1 del ddl, a decorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i commi 3-bis e 3-ter. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli. Gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell’annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI. All’articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un’impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
5-ter. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PICCOLA TAGLIA, DECURTAZIONE INCENTIVO IN CASO DI MODULI NON CONFORMI. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito anche il comma 3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.
BIOLIQUIDI SOSTENIBILI, NUOVA OPZIONE INCENTIVO. All’articolo 5, comma 7-bis, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all’erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».
Leggi anche: “DDL Concorrenza, via libera dal Senato. Legittimi i contratti privati delle società di ingegneria”