È in Gazzetta Ufficiale il decreto che inserisce il legno lamellare in forma di cippato nell’elenco delle biomasse ad uso combustibile.
Si tratta del decreto 8 maggio 2023, n. 90 (in allegato) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Salute, pubblicato sulla G.U. n.165 del 17 luglio 2023.
Il Regolamento, che entrerà in vigore il 1 agosto prossimo, disciplina l'inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del Testo Unico Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
“Più volte ci era stata rappresentata, da enti pubblici ed operatori privati, l’esigenza di utilizzare i residui provenienti da processi di lavorazione del legno trattati con colle, a fini energetici. Il regolamento a cui abbiamo lavorato prevede, per l’appunto, che, a determinate caratteristiche e condizioni, il legno può essere qualificato come combustibile nel pieno rispetto dell’ambiente, sottraendolo così al circuito della gestione dei rifiuti”, ha spiegato il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava.
Le modifiche al Testo Unico Ambiente
Alla Sezione 4, Parte II, dell'Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:
«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:
4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.».
Dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L'utilizzo come combustibile e' ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».