Chi ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico di una stazione appaltante non può essere nominato dalla stessa stazione appaltante a far parte della commissione di collaudo dell’opera pubblica. Lo rileva l’Anac in una richiesta di parere fornita a una importante società pubblica che progetta e realizza metropolitane di una grande città italiana. Il parere riguardava la nomina come componente della commissione di collaudo di un dipendente della stazione appaltante in possesso dei requisiti professionali richiesti, ma che ha rivestito il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico della stessa stazione appaltante.
Anac ricorda che il collaudo rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell’iter dell’opera pubblica in quanto ha lo scopo di svolgere le verifiche tecniche previste dalla normativa, di accertare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte, in conformità del contratto, e che la documentazione sia a posto. La scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità. Infatti il codice appalti stabilisce che “le stazioni appaltanti nominino tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale”.
Non solo. Il codice appalti fissa anche una chiara disciplina sulle incompatibilità della figura del collaudatore. Tra queste c’è quella che prevede che l’incarico non possa essere dato “a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”. E, rimarca Anac, la stazione appaltante è tenuta a valutare in concreto se il professionista individuato abbia effettivamente svolto tale attività in relazione all’appalto in questione proprio allo scopo di garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.
In linea di principio, secondo Anac, possono ritenersi incluse nelle cause di incompatibilità a carico del tecnico interessato anche l’aver autorizzato o approvato atti e provvedimenti inerenti l’iter realizzativo dell’opera da collaudare (a titolo esemplificativo, autorizzazione all’attuazione di variazioni contrattuali, approvazione del quadro economico dell’opera e simili).
IN ALLEGATO il parere dell'Anac.