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Liguria, modificata la legge sui sottotetti: la chiusura dei porticati estesa ai piccoli esercizi e studi

Gli esercizi commerciali di vicinato e i pubblici esercizi devono essere collocati al piano terreno o a quello rialzato per poter fruire di tale facoltà

mercoledì 28 settembre 2016 - Redazione Build News

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Con 16 voti favorevoli (maggioranza di centrodestra) e 15 astenuti (Pd, Movimento 5 Stelle e Rete a Sinistra), il Consiglio regionale della Liguria ha approvato ieri la legge “Modifica all’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)”, che ha come primo firmatario Andrea Costa (Gruppo Misto-Ncd Area Popolare).

La legge vigente già consente interventi di recupero di parti dell’edificio diverse rispetto ai sottotetti purché non sia modificata la sagoma dell’edificio che ha fini abitativi o turistico ricettivi. A queste due categorie di strutture, quindi, è già consentita la chiusura dei porticati di proprietà, privati e ad uso privato, che fanno parte del corpo stesso dell’edificio. Tale facoltà, con la modifica approvata, viene estesa ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali di vicinato, ai laboratori e all’artigianato di servizio. I pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato devono essere collocati al piano terreno o a quello rialzato.

È stato respinto un emendamento presentato da Luigi De Vincenzi (Pd), relatore di minoranza, teso a limitare la superficie interessata dall’intervento, per quanto concerne i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato.

Andrea Costa (Gruppo Misto-Ncd Area Popolare), primo firmatario della proposta di legge e relatore di maggioranza, ha precisato che il testo va a colmare una lacuna normativa, estendendo un diritto già esistente per gli edifici di civile abitazione e le attività turistico-ricettive, ad altre categorie che potranno usufruirne per il loro lavoro, avendo a disposizione nuovi spazi a tutto vantaggio dell’attività e delle condizioni dei lavoratori stessi. «Non si capisce perché la chiusura di porticati era già possibile per le attività ricettive ma non era consentita, ad esempio, ad un bar o ad un ristorante» ha osservato. «Con la nuova legge non si aumenta il consumo di suolo pubblico: la sagoma dell’edifico rimane invariata». Costa ha aggiunto che il provvedimento a suo avviso ha una particolare valenza soprattutto per l’entroterra. «Abbiamo recepito anche istanze provenienti da piccole realtà», ha puntualizzato sottolineando che il provvedimento vuole dare un’opportunità concreta alle attività esistenti.

Luigi De Vincenzi (Pd), relatore di minoranza, ha evidenziato che i propositi del testo, «in astratto condivisibili rischiano però di diventare peggiorativi nel concreto proprio in relazione a quello spazio urbano che si vuole rivitalizzare e sviluppare, se non si prevedono adeguate norme di tutela dello stesso, che gli permettano di mantenere una identità precisa e definita. Ci riferiamo, in particolare, alle disposizioni secondo le quali si rischia di giungere ad una “liberalizzazione” “spinta” che, più che un reale e positivo sviluppo del territorio, favorirebbe una confusione dettata dalla mancanza di regole». De Vincenzi ha quindi illustrato l’emendamento, sottoscritto anche da un altro componente del suo gruppo, Luca Garibaldi, che, secondo quanto detto dal consigliere in aula, avrebbe consentito «di fissare meglio le regole e i parametri di ampliamento e miglioramento rispetto all’esistente».

DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI. Con 16 voti favorevoli (maggioranza di centro destra) e 15 contrari (Pd, Movimento 5 Stelle e Rete a Sinistra) il Consiglio regionale ha approvato anche la proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi) che ha come prima firmataria Stefania Pucciarelli (Lega Nord Liguria-Salvini) e sottoscritta anche dagli altri componenti del gruppo.

La legge, tra l’altro, equipara, dal punto di vista della disciplina urbanistica, i centri culturali di matrice religiosa, a “ immobili ospitanti attrezzature di interesse comune di tipo religioso”. Entrambi, quindi , sono sottoposti alla medesima disciplina urbanistica. Dall’equiparazione prevista dal nuovo testo consegue il fatto che ai Comuni si chiede una maggiore attenzione in presenza di una richiesta di apertura di un nuovo Centro culturale a carattere religioso. Il Comune dovrà tener conto di alcuni ed imprescindibili aspetti come, ad esempio, la certezza che nell’area interessata non sia eccessivamente congestionato il traffico (pedonale e motorizzato) nelle ore di maggior fruizione della struttura.

Deve essere inoltre garantita l’accessibilità dell’edificio a soggetti portatori di handicap. L’immobile scelto quale ipotetica sede del Centro culturale, inoltre, deve essere munito di adeguate opere di urbanizzazione: se assenti o inadeguate, la loro realizzazione è a carico del richiedente. Devono essere rispettate le distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale. La legge puntualizza anche che gli edifici di culto devono essere congrui, dal punto di vista architettonico e dimensionale, con le caratteristiche e le peculiarità del paesaggio ligure.

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