Il Consiglio regionale della Liguria, lo scorso 23 giugno, ha approvato all’unanimità la legge regionale recante “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”.
Il provvedimento intende promuovere la figura giuridica delle Comunità Energetiche per incentivare l’autoconsumo e la generazione distribuita di energia, creando gruppi costituiti da pubblici e privati, che si associano per la produzione, l’accumulo e il consumo in forma aggregata. E’ prevista da parte dei Comuni interessati la costituzione di una comunità energetica e l’adesione ad uno specifico protocollo d’intesa. L’obiettivo è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e sono definite le linee guida per i requisiti di partecipazione e le modalità di gestione delle fonti di energie e della loro distribuzione.
Le comunità energetiche saranno i soggetti produttori di energia, secondo linee guida definite dalla giunta regionale con requisiti di partecipazione e modalità di gestione delle fonti di energie e la loro distribuzione con un tavolo tecnico permanente. La legge regionale prevede che le comunità non possano accedere ai finanziamenti erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale fino al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento strategico secondo i parametri stabiliti dalla giunta regionale.
Il Consiglio regionale ha anche approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Luca Garibaldi (Pd), che impegna la Giunta a valutare nei primi provvedimenti utili, la possibilità di sostenere finanziariamente, nel limite delle risorse disponibili, le progettazioni legate alla costituzione delle Comunità Energetiche.
ISTITUZIONE DEL REDDITO ENERGETICO REGIONALE: RESPINTA LA PROPOSTA DI LEGGE. Sempre nella giornata del 23 giugno, il Consiglio regionale della Liguria ha invece respinto con 12 voti a favore (minoranza) e 18 contrari (maggioranza e gruppo misto) la Proposta di legge 267 “Istituzione del Reddito energetico regionale” (Andrea Melis Alice Salvatore, Fabio Tosi, Marco De Ferrari). Il provvedimento prevedeva un sovvenzionamento a copertura dell’acquisto e dell’installazione di impianti fotovoltaici da parte di soggetti privati, individuati tra quelli in condizioni di ridotte capacità economiche, con il solo onere degli interventi di manutenzione ed eventuale disinstallazione. Il provvedimento definiva le modalità di funzionamento di questo meccanismo, che si basa sull’attivazione del servizio di scambio, sul posto, dell’energia elettrica prodotta dagli impianti, ne consente l’autoconsumo gratuito da parte dei cittadini, e prevede l’immissione in rete dell’energia non utilizzata con attribuzione alla Regione del diritto di percepire dal cosiddetto Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.il connesso contributo in conto scambio. La proposta di legge stabiliva che i proventi della vendita in rete di energia, prodotta in eccesso, fossero vincolati al rifinanziamento della stessa legge da parte della Regione, la cui dotazione iniziale sarebbe ammontata a 200 mila euro. La diffusione di impianti fotovoltaici con questo approccio, secondo i proponenti, tendeva a produrre in modo crescente una entrata nelle casse regionali dovuta proprio alla vendita di energia in rete dei singoli impianti, che sarebbe stata utilizzata per rialimentare il fondo.