È entrato in vigore lo scorso 19 dicembre il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 16 dicembre 2017, questo provvedimento introduce numerose modifiche e integrazioni al Codice ambientale (D.Leg.vo 152/2006) per dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della Legge di delegazione europea 2015 (L. 170/2016). In particolare, il provvedimento inserisce modifiche alla Parte V del Codice dell'ambiente, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Il provvedimento riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, e in via principale detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l’aggiornamento dei valori limite di emissione.
Inoltre, come prescritto dalla direttiva, sempre al fine di controllare le emissioni, il testo:
- razionalizza e semplifica le procedure autorizzative, estendendo la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni generali in luogo di quelle ordinarie;
- assicura la certezza e l’efficacia del sistema dei controlli;
- aggiorna il sistema delle sanzioni, in modo da assicurarne l’efficacia e la proporzionalità.
Il decreto è stato elaborato sulla base di una istruttoria svolta tra il 2016 e il 2017. Il tavolo tecnico istituzionale di coordinamento ha consentito un confronto tra autorità statali, regionali e locali competenti sulle emissioni in atmosfera. Si è inoltre proceduto ad acquisire i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata e al recepimento di alcune osservazioni e condizioni formulate.
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