Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’art. 213, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha formulato alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del Codice Appalti.
Ciò alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che, nell’esaminare una domanda di pronuncia pregiudiziale del TAR Lombardia, ha statuito la non conformità al diritto UE della norma nazionale che prevede un limite quantitativo al subappalto.
Le proposte dell'Anac sono contenute nell'Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019.
Ricordiamo che, secondo la su citata sentenza della Corte Ue, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
In allegato l'Atto di segnalazione dell'Anac
Vedi anche: “Corte Ue: illegittima la norma italiana che pone il limite massimo del 30% al subappalto”