Il Direttore Generale di FINCO, Dr. Angelo Artale, ha inviato oggi al Presidente dell'ANAC, Dr. Francesco Merloni, e per conoscenza al Consigliere ANAC Michele Corradino, una lettera in tema di subappalto, che riportiamo.
Preg.mo Presidente,
nel rinnovarLe gli auguri per l’incarico che è stato chiamato a ricoprire, in un momento di grande delicatezza per le regole degli appalti come l’attuale, vorremmo portare alla Sua attenzione un tema di grande importanza per FINCO, quale quello della riforma del subappalto.
La Sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre scorso (Causa C-63/18), ha creato non poco “scompiglio” nel mondo degli appalti preoccupando molto gli operatori del settore non solo per l’oggettiva incertezza che deriva dal pronunciamento, ma anche per le conseguenze che un paventato “subappalto libero” – che FINCO in nessun modo condivide - può creare sul nostro fragile sistema nazionale degli appalti.
Abbiamo, quindi, molto apprezzato che l’Autorità abbia, con l’Atto di Segnalazione in oggetto, espresso il proprio autorevole parere in merito alla Sentenza ed alla revisione dell’istituto; avremmo, però – ci sia consentito - ritenuto necessario un maggior approfondimento sul tema delle lavorazioni c.d. “superspecialistiche” (SIOS) (ex art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti) che dovrebbero, per loro stessa natura, soggiacere a limiti di subappalto più restrittivi rispetto a quelli generali, a maggiore garanzia della corretta esecuzione delle stesse.
Fermo restando, infatti, che tutte le lavorazioni dovrebbero essere eseguite da imprese debitamente qualificate, le SIOS, in ragione dei notevoli contenuti tecnologici e della rilevante complessità tecnica loro richiesta a garanzia della qualità successiva dell’opera, anche con riferimento al suo ciclo di vita, alle implicazioni relative alla sicurezza delle persone ed alla tutela dell’ambiente, dovrebbero seguire un diverso canale di valutazione che il Legislatore non dovrebbe mancare di considerare.
A questo proposito, alleghiamo una Nota già trasmessa al Ministero delle Infrastrutture in materia di revisione dei limiti del subappalto, che parte dall’assunto che la Corte di Giustizia esprimendosi su un caso concreto ha, di fatto, censurato il solo comma 2 (peraltro già transitoriamente sospeso dal DL 32/2019, quindi non più operativo almeno fino alla fine del 2020) dell’art. 105 del nostro Codice dei Contatti e lo ha fatto per i soli appalti sopra soglia comunitaria.
A latere segnaliamo che nella Nota dianzi citata sono anche elencate alcune ulteriori previsioni che direttamente o indirettamente incidono sul subappalto e che, ad avviso della Federazione, dovrebbero rimanere salde anche difronte a possibili contestazioni comunitarie, perché costituiscono una “rete di garanzie” mimale per tutto quel vasto mondo di operatori (specialisti e superspecialisti che si trovano molto spesso a lavorare in subappalto) che pur parte vitale dell’appalto, di fatto, rappresentano gli anelli deboli della catena.
Con l’auspicio di poterLe venire direttamente a rappresentare le nostre posizioni in merito, Le inviamo i migliori saluti.
Angelo Artale
(Direttore Generale FINCO)
In allegato la Nota di Finco
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