“La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretata nel senso che:
– essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi;
– essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.”
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza del 27 novembre 2019, causa C-402/18.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, dell’articolo 25 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114, e rettifica GU 2004, L 351, pag. 44), dell’articolo 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18 (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché del principio di proporzionalità.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Tedeschi Srl, che agisce in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, e il Consorzio Stabile Instant Service, che agisce in proprio e quale mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (in prosieguo, congiuntamente: il «RTI Tedeschi»), da un lato, e la C.M. Service Srl e l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Italia), dall’altro, in merito all’aggiudicazione di un appalto pubblico per servizi di pulizia.
In allegato la sentenza
“Ancora una conferma della Corte di Giustizia Europea alle tesi dell’ANCE”, commenta l'Associazione nazionale dei costruttori edili. “La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 27 novembre 2019, è tornata a pronunciarsi sulla delicata questione concernente la compatibilità con il diritto europeo dei limiti previsti dalla normativa nazionale in tema di subappalto”.
Ricordiamo la precedente sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) che, nell’esaminare una domanda di pronuncia pregiudiziale del TAR Lombardia, ha statuito la non conformità al diritto UE della norma italiana che prevede il limite quantitativo del 30% al subappalto. Alla luce di questa sentenza l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha formulato alcune proposte per una urgente modifica normativa inerente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del Codice dei contratti pubblici (LEGGI TUTTO).
Leggi anche: “Corte Ue: illegittima la norma italiana che pone il limite massimo del 30% al subappalto”