Con la sentenza 27 novembre 2019, causa C-402/18, la sezione V della Corte di giustizia europea ha precisato che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita al 30% la quota parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi; essa osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.
Lo ha ricordato la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4832/2020 pubblicata ieri 29 luglio, che di fatto chiude la diatriba all'origine del noto pronunciamento della Corte UE.
La sentenza di Palazzo Spada fa riferimento all’art.118 del vecchio Codice Appalti del 2006, articolo le cui disposizioni sono state riprese nell'ambito dei commi 2 e 14 dell'articolo 105 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016).
La sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri ribadisce che la sentenza 27 novembre 2019 della Corte UE “ha affermato che la direttiva n. 2004/18/CE, in materia di appalti pubblici, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale – quale l’art. 118 del codice del 2006 - che limita al trenta per cento la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi e al venti per cento la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.
Di conseguenza, non risulta applicabile, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina di cui all’art. 118 cit., posto a base di entrambe le prime censure accolte dal TAR sotto i predetti profili. Una volta ammesso il ricorso al subappalto oltre il predetto limite legislativo, da disapplicare, non residua alcuna concreta censura in ordine alla presunta anomalia dell’offerta, attesa la ammissibilità dell’affidamento in subappalto alle previste cooperative”.
In allegato la nuova sentenza del Consiglio di Stato