Con la sentenza 20/2018 pubblicata il 23 gennaio, il Tar Molise ha ribadito il costante insegnamento secondo cui “i limiti alle altezze previsti dagli strumenti urbanistici non possono variare a seconda della "sistemazione" che il richiedente il permesso di costruire intende dare al piano di campagna circostante con lo stesso progetto su cui chiede al Comune l'assenso, ma devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 08 gennaio 2016, n. 25; idem, 17 settembre 2012, nr. 4923 e 24 aprile 2009, n. 2579).
“Sebbene il principio sia stato espressamente riferito alla problematica della altezze, la ratio – aggiunge il Tar Campobasso - deve ritenersi identica al tema del criterio di misurazione della porzione di manufatto fuori terra, al fine di distinguere la nozione di seminterrato da quella di interrato, essendo comune l’esigenza di ancorare il parametro di misurazione a dati certi ed oggettivi ricavabili dalla originaria situazione dei luoghi.”
Nella sentenza n. 20/2018 – CLICCA QUI - il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha inoltre ricordato che “la costruzione di un garage interamente interrato non è computabile ai fini della volumetria assentibile, né valutabile ai fini dell'applicazione degli standard urbanistici, né ai fini delle distanze tra edifici (Cons. giust. amm. Sicilia, 17 ottobre 2016, n. 355)”. Questo principio di diritto “vale ovviamente anche in presenza di un deposito adibito a locale tecnico”.