Il Consiglio dei ministri del 27 settembre ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la Legge n. 18 del 5 agosto 2016 della Regione Basilicata recante “Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Secondo il Governo alcune norme in materia di linee elettriche contenute in tale legge regionale contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni contestate sono contenute negli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1.
In premessa il Governo osserva che già il titolo stesso della legge regionale in esame, definendo l’ambito di applicazione delle norme in essa contenute, risulta eccedere dalle competenze regionali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con la normativa statale interposta in materia di energia, dettata dal decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.. Detta normativa statale ha infatti modificato il previgente assetto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nella materia, che si fondava su criteri oggettivi, quali le soglie di tensione degli impianti elettrici, prevedendo, nel riparto di competenze, il criterio della appartenenza o meno alla Rete Nazionale di trasporto dell’energia.
L’articolo 3 reca le definizioni ai fini dell’applicazione delle norme della legge regionale, non indicando quella di Altissima tensione (AAT) fra quelle elencate ai fini della legge in questione, escludendo così di fatto le linee al di sopra dei 150.000 volt dalla disciplina della legge medesima; il successivo articolo 7, rubricato "Domanda di autorizzazione", al comma 6, ripropone tale identico limite di tensione che viene ancora richiamato nel comma 1 dell'articolo 22, rubricato "Disposizioni transitorie per gli elettrodotti".
L'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 dispone che, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate.
L'autorizzazione unica riguarda la costruzione e l'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto, come definita dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed è estesa a tutte le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli elettrodotti stessi.
La suddetta legge ha modificato il previgente assetto della suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni, fondato sui criteri oggettivi, introdotti dal decreto legislativo 112/1998, della potenza degli impianti e della tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.
La suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni in base al criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica è ribadita, inoltre, nel Titolo III, Capo II, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, integrato con decreto legislativo 330/2004, che disciplina i procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.
Il Governo osserva che il fatto che già lo stesso titolo della legge regionale in esame limiti l'oggetto della norma alle linee ed agli impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, assume rilievo relativamente al contrasto con la normativa statale di settore. Inoltre tale limite viene implicitamente ribadito, come detto, dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della legge regionale.
Pertanto, considerato che le disposizioni regionali disattendono l'assetto delle competenze definite dal legislatore statale, creando di fatto un vuoto normativo per quanto riguarda la regolamentazione delle linee al di sopra dei 150.000 non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, esse risultano eccedere dalle competenze regionali per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, che elenca fra le materie di legislazione concorrente quella relativa alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto contrastano con la normativa statale interposta.