Fisco

Linee guida Anac n. 3 sul Rup, chiarimenti dal Mit sul regime transitorio

La risposta del sottosegretario Del Basso De Caro a una interrogazione prefigurerebbe l’introduzione di un regime transitorio, di fatto superando le linee guida e le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010

lunedì 13 marzo 2017 - Redazione Build News

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Lo scorso 9 marzo il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Umberto Del Basso De Caro ha risposto, in commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, a una interrogazione (5-10777 Mannino) sul regime transitorio per il responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Il question time in esame si è soffermato sul ruolo, le funzioni e la nomina del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni ai sensi del nuovo Codice, rappresentando che per effetto dell’entrata in vigore delle Linee guida dell’Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” sono state superate le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, come del resto chiarito anche con le precisazioni fornite dal Presidente dell’Anac con il comunicato del 14 dicembre 2016.

L’interrogante chiede al Governo se non ritiene necessario prevedere l’introduzione di un regime transitorio che disciplini eventuali criticità nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

In merito al quesito posto è stata interessata l’Autorità anticorruzione, che ha fornito precisazioni.

Del Basso De Caro ha spiegato che il comunicato del Presidente Anac del 14 dicembre 2016 “chiariva che le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò vale nei casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta contestualmente all’atto di avvio della procedura di gara.

Per i casi in cui la nomina del RUP sia intervenuta in atti antecedenti l’indizione della procedura, deve ritenersi applicabile il principio del tempus regit actum. Ne consegue che per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

Resta inteso che condizione di validità delle nomine ricadenti sotto il previgente regime è costituita dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa previgente”.

Claudia Mannino (M5S), replicando, si è dichiarata soddisfatta della risposta che, se ben intesa, prefigurerebbe l’introduzione di un regime transitorio, di fatto superando, con un atto di sindacato ispettivo, le relative linee guida emanate dall’ANAC e le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

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