Nell'ambito della consultazione pubblica attivata dall'Anac in merito alle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), il Consiglio nazionale degli ingegneri ha presentato le proprie osservazioni in merito agli appalti pubblici nel settore ICT, con particolare riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria, ai compiti del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione, alla nomina e ruolo del Responsabile del procedimento.
Il Cni evidenzia “con soddisfazione che il documento preliminare relativo ai servizi di ingegneria e architettura contiene molte delle misure più volte sollecitate dal Cni e dalla Rete delle professioni tecniche, quali, in particolare, l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base di gare mediante il riferimento ai criteri fissati dal DM 31 ottobre 2013, n. 143”.
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA. Con riferimento al capitolo II, “inquadramento normativo”, ed in particolare la definizione dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice che definisce i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria come “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”, il Cni chiede di inserire un espresso riferimento a quelli relativi al settore dell'ingegneria dell'informazione, riservati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE “agli iscritti agli albi professionali” e che sono specificatamente definiti al comma 1 lett. c) dell'art. 46 del DPR 328/2001 nel seguente modo: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”.
IL DIRETTORE DEI LAVORI E IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. Con riferimento alla “fase di esecuzione”, esistono molte analogie tra i compiti del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, laddove il direttore dell'esecuzione sia soggetto diverso dal Rup. Per questo il Consiglio nazionale degli ingegneri ritiene applicabili le stesse procedure previste per il direttore dei lavori, a partire dal verbale di avvio delle prestazioni potendo fare il seguente parallelismo sui contenuti:
NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI (ART. 31 DEL CODICE). Il Cni osserva che i compiti e le responsabilità del Rup, negli appalti e concessione di servizi, diventano eccessivamente complessi per le acquisizioni ICT di rilievo, tanto da richiedere le stesse accortezze previste per i lavori pubblici.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ribadisce pertanto la necessità di delineare il perimetro dei lavori pubblici in ambito ICT separandoli dalle mere forniture di beni e servizi e facendoli quindi rientrare nel programma triennale dei lavori pubblici, anche in coerenza con il comma 6 dell'art. 21 del codice laddove prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto del “Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione” predisposto dall'Agid.
Tale approccio garantisce maggiormente la continuità e l'efficacia dell'intervento, essendo il Rup, nel caso dei lavori pubblici, nominato prima di avviare la progettazione interna o esterna che, per appalti ICT complessi, trova il suo naturale ed organico sviluppo secondo i 3 livelli previsti per i LLPP.