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Linee guida banda ultralarga, dalle Regioni ok condizionato a emendamenti

Giudizio favorevole ma "condizionato" sugli indirizzi per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo nelle aree bianche

lunedì 24 settembre 2018 - Redazione Build News

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Le Regioni hanno espresso un parere favorevole sulle linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree bianche (le aree a fallimento di mercato).

Il via libera è pero condizionato all'accoglimento di alcune richieste di modifica contenute in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome consegnato al Governo nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre.

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti richieste:

1. Occorre una verifica puntuale delle cifre riportate nelle Tabelle 1 e 2 in quanto si è riscontrata da parte di alcune Regioni la non corrispondenza delle risorse previste nell’Accordo Quadro; inoltre, la tabella 2 a pag 9 deve essere disaggregata con gli importi relativi ad ogni Regione e non per lotti di gara, separando le quote a carico dei fondi FESR e dei fondi FEASR;

2. A pag 28:

- in riferimento alla previsione di un Soggetto a livello nazionale per l’espletamento dei controlli, deve essere esplicitato un ufficio diverso dalla DGSCERP del MISE, in quanto deve essere garantita la separazione funzionale tra il soggetto beneficiario e il soggetto deputato ai controlli.

- L’istituzione di tale soggetto a livello nazionale deve essere formalizzata entro il 30/09/2018, previa verifica dell’adeguatezza organizzativa da parte delle competenti autorità nazionali, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. Qualora, entro la prima decade del mese di ottobre 2018, la struttura di livello nazionale preposta alle verifiche di gestione non risulti costituita e/o non risultino adottati gli strumenti per l’esecuzione dei controlli, le regioni provvedono all’esecuzione degli stessi in applicazione dei propri sistemi di gestione e controllo e dei relativi manuali delle procedure. Saranno, pertanto necessarie check-list condivise di controllo che prevedano: verifiche di gestione ai fini della rendicontazione della spesa e punti di controllo specifici, quali ad esempio la verifica della congruità del prezzo e la correttezza e completezza dei dati di avanzamento fisico e procedurale;

- Riformulare il terzo capoverso che inizia con la parola “Inoltre” con il seguente: “Inoltre, a richiesta di ogni singola AdG regionale il Soggetto a livello nazionale individuato per i controlli si fa carico dei controlli di 1 livello di cui all’art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., sulla base di quanto previsto dalle linee guida EGESIF 17-006-00 in materia di verifiche di gestione e sulla base delle seguenti condizioni: …”

- Qualsiasi sia il flusso di gestione, monitoraggio e controllo è necessario garantire che tutti i dati siano trasferiti sul sistema informativo locale di ogni programma, in modo che, sia il responsabile della gestione, sia tutti gli altri organismi/autorità che procedono alle verifiche, ai controlli e alla certificazione della spesa dispongano del fascicolo documentale e degli esiti di tutte le verifiche effettuate anche da soggetti terzi. In particolare sarà necessario capire come avviene la validazione dei dati di monitoraggio (inclusi i dati sulla performance) da parte delle AdG (imprescindibile la verifica);

3. A pag. 29 negli obblighi di informazione e comunicazione a carico dei beneficiari deve essere previsto un riferimento al rispetto delle disposizioni emanate dalle singole Regioni in materia;

4. A pag. 31, per quanto riguarda l’archiviazione e la conservazione della documentazione afferente all’intervento BUL, deve essere previsto un riferimento alle eventuali disposizioni adottate dalle singole Regioni in materia;

5. Nel paragrafo spese ammissibili non si condivide il riconoscimento delle spese di personale interno MISE, in quanto le convenzioni non lo prevedono e si tratterebbe di una duplicazione di costi rispetto a quanto corrisposto al soggetto attuatore che è INFRATEL.

6. E’ necessario i chiarire il rapporto tra l’utilizzo dei costi standard e la verifica della congruità dell’offerta economica di cui all’art. 92 del codice degli appalti,

Si chiede infine un chiarimento circa l’utilizzo dei fondi FSC sia come “anticipo di cassa” nei confronti dei fondi regionali e sia che il MISE possa utilizzarli ad integrazione dei fondi regionali nel caso in cui questi risultassero inferiori a quelli previsti.

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