“I lavoratori che svolgono la propria attività presso le società di ingegneria in qualità di lavoratori somministrati possono essere considerati ai fini del calcolo dell’organico medio a condizione, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida n. 1 in relazione ai collaboratori coordinati e continuativi, che gli stessi abbiamo prestato la loro opera per un periodo di almeno sei mesi”.
Lo precisa il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 240 del 23 marzo 2021.
“Il personale somministrato può essere, altresì considerato, nell’ambito del gruppo di lavoro dell’offerta tecnica, a condizione che la durata della prestazione che il predetto personale è chiamato a fornire, in virtù del contratto di somministrazione, sia compatibile con la tempistica di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.
Ai fini della comprova dei requisiti e ai fini dell’offerta tecnica, in aggiunta ai documenti ordinariamente previsti, è necessario produrre copia del contratto di somministrazione sottoscritto tra la società di ingegneria e l’agenzia di somministrazione e il contratto sottoscritto tra l’agenzia medesima e il lavoratore somministrato.
In assenza di indicazioni contrarie della normativa vigente e nell’ottica di garantire il principio della massima partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sulla base anche di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, si ritiene ammissibile la partecipazione di società consortile ex articolo 2615 ter del Codice Civile, costituite da società di ingegneria, ai consorzi stabile di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f, del Codice”.
In allegato la delibera