Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha messo a punto una bozza di "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120".
Il testo di queste Linee guida – IN ALLEGATO – non è ancora definitivo.
“Le presenti Linee Guida sono redatte al fine di garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, degli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, di seguito DL76, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla costituzione, alle competenze, alla responsabilità e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico, di seguito CCT”, si legge nella premessa.
“Il CCT non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti. Tale nuova disposizione, unitamente al fatto che il ritardo nell’assunzione delle determinazioni e dei pareri del CCT viene sanzionato con il divieto per i componenti di essere nominati in altri collegi, per tre anni a far data dalla maturazione del ritardo, fa presupporre che per il legislatore l’attuale impostazione assume carattere di “sperimentazione” (fino al 31 dicembre 2021), al cui esito potrà o meno essere sussunta a regime.
La costituzione dei CCT ai sensi del DL76 rappresenta, per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, l’opportunità per addivenire in tempi rapidi e certi alla risoluzione di qualsivoglia controversia e disputa tecnica che possa insorgere nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. L’istituto, a fronte di un onere per la parte fissa dei costi del CCT di gran lunga inferiore di quello di una commissione di collaudo tecnicoamministrativo in corso d’opera, consentirà, tra l’altro, di limitare il ricorso alle altre procedure di risoluzione delle controversie sicuramente più onerose per le parti, riducendo gli oneri per consulenze di natura tecnica e legale. Viene pertanto offerto alle amministrazioni - al di là del carattere di obbligatorietà del nuovo istituto normativo per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria - un efficace strumento per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte e per contribuire al rilancio economico del sistema Paese, senza sottovalutare l’opportunità di nominare - a discrezione delle stazioni appaltanti - tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto.
Con tale spirito, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, ritiene indispensabile fornire le seguenti indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori, tese a una rapida e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale del CCT di cui al DL76”.
In allegato la bozza di Linee guida
Ricordiamo che l'art. 6 comma 1 del decreto legge 76/20 (c.d. DL semplificazioni), convertito in legge 120/2020, prevede la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico “fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del DLgs 50/2016”.
Al fine di fornire un ausilio operativo alle Regioni e Province autonome è stato elaborato nell’ambito del GdL Contratti Pubblici di ITACA, un documento recante “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, ex art.6 legge 120/2020” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2020.
Il documento sarà oggetto di monitoraggio e verifica da parte di ITACA in ordine all’adozione e concreta applicazione dello stesso da parte delle regioni al fine di individuare e superare possibili criticità applicative.
Leggi anche: “Collegio consultivo tecnico: da ITACA prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente, ex art. 6 DL Semplificazioni”