“Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio".
Questo il principio di diritto affermato dalla sesta sezione della Cassazione civile nell'ordinanza n. 7636/2019 depositata il 18 marzo.
In questa ordinanza la Corte di cassazione ha anche ribadito il principio - già fatto proprio dalla giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. n. 15535/2008, Cass. n. 4424/2017 e Cass. n. 21963/2017) - in base al quale "in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l'ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 (il quale si rivolge, propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R".
In allegato l'ordinanza