Con la delibera n. 14/2017/G la Corte dei Conti ha approvato la relazione “Lo stato della liquidazione di stretto di messina s.p.a.” - CLICCA QUI.
“La complessa vicenda riguardante la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – ricorda la Corte dei Conti in un comunicato - si è evoluta venendosi a determinare, nel tempo, condizioni contrattuali di particolare favore nei confronti della parte privata.
Avendo quest’ultima dichiarato il proprio recesso - benché la parte pubblica ne avesse contestato l’applicabilità per assenza dei presupposti -, prima della scadenza del termine per il suo esercizio il d.l. 2 novembre 2012, n. 187, dispose un nuovo assetto dei vincoli contrattuali che ha condotto alla fine della concessione.
Pertanto, la società Stretto di Messina è stata posta in liquidazione il 15 aprile 2013; il termine annuale per la sua cessazione è, pertanto, da tempo scaduto.
La disposta chiusura ex lege della società Stretto di Messina s.p.a. nel termine di un anno non consente univocamente di ipotizzare una rinuncia implicita ai crediti dell’attivo. La normativa non fornisce, tuttavia, elementi di dettaglio, circostanza che rende opportuno un ulteriore intervento del legislatore per giungere ad una più celere liquidazione, dal momento che la mancata estinzione determina un rilevante onere finanziario per il mantenimento in vita della concessionaria, che la legge indicava in un anno.
In tale contesto, non risultano nemmeno ancora intraprese iniziative, oltre quelle di resistenza in sede giudiziaria, per contrastare le pretese di indennizzo della società nei confronti delle amministrazioni statali.
Considerata l’assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni, è necessario procedere ad un ulteriore abbattimento dei costi societari. Infatti, l’onere per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni solo nel 2015, risulta ancora rilevante, essendosi attestata, per il 2016, sopra il milione e mezzo.”