Non è condivisibile la posizione di chi ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 387/2003 non escludono in alcun modo il potere del Comune di disciplinare l’uso del territorio al fine di assicurare una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici. Infatti la funzione di contemperamento tra la tutela del paesaggio e uso del territorio e l’esigenza di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili si svolge a un livello sovracomunale, secondo il sistema - conforme alla Costituzione - di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
Lo ha stabilito il Tar Sardegna, seconda sezione, nella sentenza n. 271/2017 depositata il 21 aprile.
Il Tar Cagliari osserva che “nel sistema descritto dal d.lgs. n. 387/2003 (e dall’art. 12 in specie), interpretato alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, non è ravvisabile una funzione autonoma del Comune in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (in specie degli impianti eolici). Il tema è, infatti, attratto (anche per le regioni titolari di potestà legislativa esclusiva in materia di urbanistica e paesaggio, come la Regione Sardegna) nell’ambito della competenza regionale finalizzata alla individuazione dei siti non idonei alla localizzazione dei predetti impianti, escludendo conseguentemente la possibilità per il Comune di utilizzare lo strumento urbanistico generale per condizionare tali profili”.
Tale soluzione “trova una ulteriore conferma anche in quanto previsto dall’art. 12, comma 3, cit., nella parte in cui dispone che l’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione «costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»; il che non può avere altro significato se non quello di rendere irrilevanti eventuali norme urbanistiche o norme tecniche di attuazione contrastanti con le scelte di localizzazione effettuate in sede di rilascio dell’autorizzazione unica; e, conseguentemente, esclude una competenza del Comune in punto di localizzazione di detti impianti”.