Nel caso in cui si scelga di locare un immobile per il quale, in sede di acquisto, si è goduto delle agevolazioni "prima casa", cosa accade? Si perdono le agevolazioni?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
In merito al quesito posto l’Agenzia delle Entrate ha avuto occasione di esprimersi con la Circolare n.1/E del 2 marzo 1994 ("Decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 - Art. 16 decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 - Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - Disciplina dell’edilizia ai fini delle imposte indirette e dell’INVIM") secondo cui il contribuente che, in un momento successivo a quello in cui ha goduto in sede di acquisto/realizzazione di un immobile con le caratteristiche oggettive di "prima casa" decidesse di locarla lo potrà fare senza per questo decadere dalle agevolazioni che ha già goduto.
Nel citato documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" godute in sede di acquisto la locazione dell’immobile in quanto nella fattispecie citata non si concretizza la perdita del possesso dell’immobile stesso. È tuttavia opportuno segnalare il fatto che secondo alcuni Uffici delle Agenzie delle Entrate, quanto sopra detto si applica solo nel caso di "primo acquisto con le agevolazioni prima casa".
Secondo tale impostazione interpretativa, nell’ipotesi in cui un contribuente, per la prima volta nell’arco della sua vita, si trovi ad acquistare un immobile ad uso residenziale avente le caratteristiche oggettive di "prima casa" richiedendo le agevolazioni, lo stesso potrà ben locare in un secondo momento l’immobile senza per questo decadere dalle agevolazioni suddette, tuttavia, nel caso in cui lo stesso soggetto alieni l’immobile, allo scopo di acquistarne un altro, richiedendo nuovamente le agevolazioni "prima casa" su tale secondo immobile (con eventuale recupero del credito d’imposta conseguente) lo stesso non potrà più procedere a locare il secondo immobile in parola, in quanto la regola della non decadenza dalle agevolazioni "prima casa", nel caso di locazione, viene ritenuta applicabile, di fatto, solo al primo immobile che è stato acquistato con le agevolazioni e non anche agli immobili che dovessero essere successivamente acquistati sempre con le suddette agevolazioni.