La Lombardia ha approvato le modifiche alla legge regionale 7/2017 sull’abitabilità dei seminterrati in virtù di una maggiore chiarezza e semplicità burocratica. Di seguito riportiamo le novità introdotte.
Calcolo altezza media. L'Art. 1 definisce le finalità e i presupposti al recupero di vani e seminterrati a uso residenziale. Nello specifico, l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone rimane non inferiore a 2,40 metri, ma viene introdotto il calcolo delle altezze medie - calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa - qualora i locali presentino altezze interne irregolari.
Spese ridotte. L'Art. 2 riporta che "Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l’incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale". Il nuovo testo chiarisce che "Per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d'uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione".
Più attenzione alla salute. Modificato anche l'Art. 3 che disciplina le deroghe e requisiti tecnici degli interventi. In particolare sono stati aggiunti i seguenti punti:
- Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011, n. 12678 e successive eventuali modifiche e integrazioni.
- Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia. - Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.
- Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile
complessiva dell’unità.
- Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50% rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
- Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5.
La proroga per i Comuni. Il termine stabilito per consentire ai Comuni di escludere parti del loro territorio dall’applicabilità delle nuove norme è stato spostato al 31 ottobre 2017, facendo decadere il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge.
“Sono soddisfatto perché per la prima volta una legge è stata migliorata ancora prima di diventare operativa”. È il commento del consigliere regionale di Forza Italia, Fabio Altitonante, che dopo essere stato relatore della legge sul recupero dei seminterrati ha proposto migliorie approvate con l’assestamento di Bilancio. “Da marzo a oggi, grazie agli incontri con migliaia di professionisti, in convegni che hanno coinvolto tutta la filiera edilizia e all’analisi dei casi pratici abbiamo capito che si poteva migliorare ancora. E lo abbiamo fatto. La legge ora sarà ancora più semplice e meno soggetta alla burocrazia delle circolari e delle interpretazioni”.