C'è anche la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa nella delibera approvata lunedì scorso dalla Giunta regionale della Lombardia contenente il "Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale".
La classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa è rivolta ai generatori di calore alimentati con biomassa legnosa aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW. Anticipa l'utilizzo della classificazione contenuta nella proposta di certificazione ambientale dei generatori a biomassa legnosa individuata dall'Accordo di bacino padano.
La classificazione individua 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Il cittadino, per verificare l'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione).
Se l'informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione anche tramite il proprio sito internet. In ogni caso è possibile consultare la specifica sezione del sito istituzionale regionale che conterrà i Cataloghi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori. La Regione Lombardia potrà fare controlli sulla veridicità della dichiarazione del costruttore.
IL PROTOCOLLO. Il "Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale" sarà sottoscritto nei prossimi giorni da Regione Lombardia, Anci Lombardia, Città metropolitana, capoluoghi di provincia, Comuni aderenti e Arpa Lombardia.
Il Protocollo, che ha carattere di prima sperimentazione e scade il 15 aprile 2017, disciplina la collaborazione tra le Parti per attuare le misure temporanee omogenee a carattere locale. E' rivolto ai Comuni lombardi appartenenti agli agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e alla zona A – pianura da elevata urbanizzazione e alla zona B - pianura; definisce gli impegni a carico di ciascuna delle Parti coinvolte; i Comuni possono aderire anche successivamente al suo avvio, trasmettendo la richiesta di adesione ai Comuni capoluogo aderenti, ad Anci Lombardia e a Regione Lombardia.
LE MISURE. Le misure si articolano su 2 livelli:
1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)
Estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli fino a Euro 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi.
Divieto agli Euro 3 diesel (autovetture dalle 9.00 alle 17.00 e veicoli commerciali dalle 7.30 alle 9.30). Si mantengono le stesse deroghe previste dalle limitazioni strutturali invernali con l'aggiunta dei veicoli speciali.
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato.
Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco.
Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.
Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL.
Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
2° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 70 microg/mc di PM10)
Estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 - 9,30 e 18.00 – 19.30.
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato.
I CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE. Le misure si attivano in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m3), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive appartenenti al programma di valutazione posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni posizionate in zona C - di montagna e in zona D - fondovalle. Le misure si attivano pertanto su base provinciale (novità).
PUBBLICAZIONE DEI DATI. I dati monitorati ed elaborati da Arpa Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul proprio sito istituzionale. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l'avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.
ATTIVAZIONE MISURE. Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) all'emanazione della relativa ordinanza comunale rilasciata il giorno stesso (8° giorno dal primo superamento) dell'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m3) dall'acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le ordinanze sindacali di revoca di 1° e/o di 2° livello si attivano dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m3 e/o di 70 microgrammi/m3 con conferma da parte di Regione Lombardia, e cioè il 3° giorno dal rientro con conseguente sblocco dal 4° giorno.